LEGGE 23 agosto 1988, n. 362 - Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato

Coming into Force09 Settembre 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/08/25/088G0427/ORIGINAL
Published date25 Agosto 1988
Enactment Date23 Agosto 1988
Official Gazette PublicationGU n.199 del 25-08-1988 - Suppl. Ordinario n. 77
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Dopo l'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' aggiunto il seguente: "Art. 1-bis. - (Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio). - 1. La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato e' ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alla Camere: a) entro il 15 maggio il documento di programmazione economico-finanziaria, che viene, altresi', trasmesso alle regioni; b) entro il 31 luglio il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente che viene, altresi', trasmesso alle regioni; c) entro il 30 settembre il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale programmatico, i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale. 2. La Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, esprime il proprio parere sui documenti di cui alla lettera a) del comma 1 entro il 31 maggio, e di cui alla lettera b) del medesimo comma, entro il 15 settembre, e lo comunica al Governo ed al Parlamento". 2. Per l'anno 1988 il termine di cui all'articolo 1-bis comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla presente legge, e' fissato al 30 settembre.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. L'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (Bilancio annuale di previsione). - 1. Il progetto di bilancio annuale di previsione a legislazione vigente e' formato sulla base dei criteri e parametri indicati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dal documento di programmazione economico-finanziaria come deliberato dal Parlamento. Esso indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa: a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce; c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra le operazioni in conto competenza e in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in tesoreria e per pagate le somme erogate dalla tesoreria. 2. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo gli stanziamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere b) e c) costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente di impegno e di pagamento. 3. Il bilancio annuale di previsione, che forma oggetto di un unico disegno di legge, e' costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri con le allegate appendici dei bilanci delle aziende ed amministrazioni autonome e dal quadro generale riassuntivo. 4. Ciascuno stato di previsione della spesa e' illustrato da una nota preliminare, nella quale sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, ed in particolare quelli utilizzati per i capitoli di spesa corrente concernenti spese non obbligatorie e non predeteminate per legge, per i quali il tasso di variazione applicato sia significativamente diverso da quello indicato per le spese di parte corrente nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento. I criteri per determinare la significativita' degli scostamenti sono indicati nel documento medesimo. La nota preliminare di ciascun stato di previsione espone, inoltre, in un apposito allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale articolate per categoria. Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono specificamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte, dirette ed indirette, e tasse. Nella medesima nota sono indicate le conseguenze finanziarie, in termini di perdita di gettito, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, di ogni disposizione introdotta nel corso dell'esercizio avente per oggetto agevolazioni fiscali. La nota deve indicare la natura delle esenzioni, i soggetti e le categorie dei beneficiari e gli obbiettivi perseguiti con l'introduzione delle agevolazioni stesse. 5. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'esercizio dell'attivita' di coordinamento prevista dall'articolo 2 della legge 1› marzo 1986, n. 64, presenta al Parlamento, nella stessa data di presentazione del disegno di legge finanziaria, un apposito documento allegato al disegno di legge di approvazione del bilancio, sulla ripartizione, tra Mezzogiorno e resto del Paese, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza. 6. In apposito allegato di ciascuno stato di previsione sono esposte, per capitoli, le previsioni di spesa destinate ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, relativamente alle categorie delle spese correnti concernenti spese per il personale in attivita' di servizio e per trasferimenti, nonche' per tutte le categorie delle spese in conto capitale con esclusione delle anticipazioni per finalita' non produttive. 7. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa, del totale generale della spesa e del quadro generale riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa. 8. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e' disposta con apposite norme. 9. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato e' annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare". 2. Le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla presente legge, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 1991. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo si applicano con riferimento alle disposizioni introdotte a partire dal 1› gennaio 1987.

Art 3.
  1. L'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - (Documento di programmazione economico-finanziaria). - 1. Entro il 15 maggio di ogni anno, il Governo presenta al Parlamento,ai fini delle conseguenti deliberazioni, il documento di programmazione economico, finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. 2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione...

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