LEGGE 19 dicembre 1992, n. 488 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

Coming into Force22 Dicembre 1992
Published date21 Dicembre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/12/21/092G0533/ORIGINAL
Enactment Date19 Dicembre 1992
Official Gazette PublicationGU n.299 del 21-12-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363.

Art 2.
  1. A decorrere dal 1 maggio 1993 il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno sono soppressi.

  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un dettagliato rapporto contenente l'inventario di tutti gli interventi e progetti realizzati o avviati a realizzazione o non ancora iniziati alla predetta data in conformita' alla legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, con particolare riguardo: a) ai progetti speciali e al loro stato di attuazione;

  1. alla realizzazione delle opere di completamento e al loro trasferimento agli enti competenti per legge, con particolare

    riferimento al patrimonio progettuale degli schemi idrici;

  2. all'incentivazione delle attivita' produttive, con l'indicazione dell'ammontare delle iniziative agevolate e di quelle le cui

    domande sono tuttora in istruttoria o risultano approvate dagli

    istituti di credito;

  3. all'attivita' degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno;

  4. all'utilizzo degli stanziamenti assegnati dalla citata legge 1 marzo 1986, n. 64, e a quelli residui, sia di competenza che di

    cassa.

Art 3.
  1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, uno o piu' decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

  1. affidamento al Ministro del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della programmazione e della

    vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle

    aree economicamente depresse del territorio nazionale;

  2. affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e

    l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle

    aree del territorio nazionale individuate dal Comitato

    interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

  3. attribuzione ad una o piu' amministrazioni dello Stato dell'attivita' di programmazione e di coordinamento delle grandi

    infrastrutture a carattere interregionale o di interesse

    nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono altresi' al

    completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla

    data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti

    per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono

    ...

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