Il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363.
LEGGE 19 dicembre 1992, n. 488 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
Coming into Force | 22 Dicembre 1992 |
Published date | 21 Dicembre 1992 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1992/12/21/092G0533/ORIGINAL |
Enactment Date | 19 Dicembre 1992 |
Official Gazette Publication | GU n.299 del 21-12-1992 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
A decorrere dal 1 maggio 1993 il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno sono soppressi.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un dettagliato rapporto contenente l'inventario di tutti gli interventi e progetti realizzati o avviati a realizzazione o non ancora iniziati alla predetta data in conformita' alla legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, con particolare riguardo: a) ai progetti speciali e al loro stato di attuazione;
-
alla realizzazione delle opere di completamento e al loro trasferimento agli enti competenti per legge, con particolare
riferimento al patrimonio progettuale degli schemi idrici;
-
all'incentivazione delle attivita' produttive, con l'indicazione dell'ammontare delle iniziative agevolate e di quelle le cui
domande sono tuttora in istruttoria o risultano approvate dagli
istituti di credito;
all'attivita' degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno;
-
all'utilizzo degli stanziamenti assegnati dalla citata legge 1 marzo 1986, n. 64, e a quelli residui, sia di competenza che di
cassa.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, uno o piu' decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
-
affidamento al Ministro del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della programmazione e della
vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle
aree economicamente depresse del territorio nazionale;
-
affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e
l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle
aree del territorio nazionale individuate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
-
attribuzione ad una o piu' amministrazioni dello Stato dell'attivita' di programmazione e di coordinamento delle grandi
infrastrutture a carattere interregionale o di interesse
nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono altresi' al
completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla
data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti
per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono
...
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