DECRETO-LEGGE 14 agosto 1992, n. 363 - Rifinanziamento della legge 1° agosto 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

Coming into Force21 Agosto 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/08/20/092G0404/CONSOLIDATED/19921221
Enactment Date14 Agosto 1992
Published date20 Agosto 1992
Official Gazette PublicationGU n.195 del 20-08-1992
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rifinanziare la legge 1' marzo 1986, n. 64, sugli interventi nel Mezzogiorno, anche al fine del pieno utilizzo dei fondi strutturali della Comunita' europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e per i problemi delle aree urbane; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. In attesa della trasformazione dell'intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale, garantendo la continuita' di sviluppo dei territori meridionali, e' autorizzata la spesa di 14.000 miliardi per il finanziamento degli incentivi alle attivita' produttive di cui alla legge 1' marzo 1986, n. 64, in ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.275 miliardi per l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 6.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali.

  2. Il CIPE e il CIPI, nell'ambito delle rispettive competenze, pre- via determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:

    1. le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" sulla base dei corrispondenti criteri utilizzati dalla Commissione CEE e non possono superare i tetti massimi concordati con la stessa Commissione;

    2. la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale, che concentri l'intervento straordinario nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo e nei settori a maggiore redditivita' anche sociale identificati nella stessa delibera;

    3. l'utilizzo dei meccanismi automatici di corresponsione delle agevolazioni deve essere attuato assicurando tempi certi sia nella fase di approvazione che in quella di erogazione.

  3. Per i contratti di programma gia' approvati dal CIPE e per le domande di agevolazioni per le quali il Comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno...

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