LEGGE 28 febbraio 1986, n. 44 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno

Coming into Force02 Marzo 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/03/01/086U0044/CONSOLIDATED/19860307
Published date01 Marzo 1986
Enactment Date28 Febbraio 1986
Official Gazette PublicationGU n.50 del 01-03-1986
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: "29 anni," sono inserite le seguenti: "le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi,";

al comma 1, alla lettera c), e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Per il terzo anno il contributo e' concedibile sempreche' dal progetto medesimo detto contributo risulti necessario per consentire l'equilibrio economico delle iniziative";

al comma 1, alla lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "avvalendosi dei soggetti pubblici e privati indicati al successivo comma 6";

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Tra le spese di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono comprese le spese di progettazione, di studio di fattibilita' e di analisi di mercato.

1-ter. Le cooperative di cui al precedente comma 1 devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed i loro statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole, di cui al successivo articolo 26 dello stesso decreto, che devono essere osservate in fatto. E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi anche in misura superiore a quella fissata dall'articolo 23 dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

1-quater. Nelle societa' di cui al precedente comma 1 e' nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da parte di soci di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni a soggetti che non abbiano tale requisito, ove stipulato entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione";

e il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Le agevolazioni finanziarie sono concesse ed erogate secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza...

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