LEGGE 30 novembre 2000, n. 356 - Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

Coming into Force19 Dicembre 2000
Enactment Date30 Novembre 2000
Published date04 Dicembre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/12/04/000G0407/CONSOLIDATED/20030728
Official Gazette PublicationGU n.283 del 04-12-2000
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Personale dei ruoli degli assistenti e dei sovrintendenti delle Forze di polizia

  1. A decorrere del 1 gennaio 1998, agli assistenti capo e qualifiche equiparate e corrispondenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato ed agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, aventi almeno sedici anni di servizio, e' attribuito un emolumento pensionabile di L. 480.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita.

  2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.

  3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate e corrispondenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, ed ai brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza aventi almeno trenta anni di servizio, e' attribuito un emolumento pensionabile di L. 450.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita.

  4. Il beneficio di cui al comma 3 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.

Art 2.

Personale delle Forze armate

  1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 ai caporal maggiori capo scelti e gradi corrispondenti in servizio permanente delle Forze armate, con almeno sedici anni di servizio, e' attribuito un emolumento pensionabile di L. 480.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita.

  2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.

  3. A decorrere dalla data di cui al comma 1 ai sergenti maggiori capo e gradi corrispondenti delle Forze armate, con almeno trenta anni di servizio, e' attribuito un emolumento pensionabile di L. 450.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita.

  4. Il beneficio di cui al comma 3 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.

Art 3.

Riconoscimento dell'anzianita' pregressa

  1. Agli ufficiali provenienti da carriere militari diverse la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dal 1o gennaio 1999, ai soli fini economici, dell'importo annuo lordo pari alla differenza tra il valore delle classi e scatti stipendiali calcolati sul livello di inquadramento ed il corrispondente valore computato nel VII livello retributivo. Analogamente si provvede nei confronti dei funzionari delle Forze di polizia provenienti da carriere militari e dai ruoli sottostanti.

  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, secondo periodo, valutato in lire 290 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

Estensione normativa per il personale dirigente

  1. Le...

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