IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 7 giugno 1990, n. 149, ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per stabilire i requisiti psico-fisici e attitudinali di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia, nonche' le relative modalita' di accertamento;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Commissione nazionale per la realizzazione della parita' tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; EMANA il seguente regolamento: Art. 1. Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi
I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato sono i seguenti:
sana e robusta costituzione fisica;
statura determinata ai sensi dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e l'efficienza e l'agilita' indispensabili per l'espletamento del servizio;
senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo guardia: visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 in uno degli occhi. Per l'ammissione al concorso per la nomina ad ufficiale: visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione non superiore alle tre diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia e l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetropico) tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;
funzione uditiva senza ausilio di protesi con soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici elementi.