DECRETO LEGISLATIVO 12 marzo 1948, n. 804 - Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato

Coming into Force01 Luglio 1948
Enactment Date12 Marzo 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/06/30/048U0804/CONSOLIDATED/20091214
Published date30 Giugno 1948
Official Gazette PublicationGU n.149 del 30-06-1948 - Suppl. Ordinario n. 1
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'interno, per la difesa e per la grazia e giustizia; PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: Art. 1. Al Corpo forestale dello Stato sono attribuiti i seguenti compiti:

  1. rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive connesse;

  2. sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico agrarie dei bacini montani e sistemazione idraulico-forestale dei comprensori di bonifica;

  3. incoraggiamenti alla selvicoltura ed alla alpicoltura;

  4. tutela tecnica ed economica dei boschi;

  5. tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici f) tutela e miglioramento dei pascoli montani;

  6. polizia forestale;

  7. addestramento del personale forestale;

  8. ricerche e applicazioni sperimentali forestali;

  9. statistica e catasto forestale;

  10. sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, sulla caccia, sui tratturi e sulle trazzere;

  11. propaganda forestale;

  12. gestione tecnica ed amministrativa delle foreste demaniali ed ampliamento del demanio forestale dello Stato;

  13. quant'altro sia richiesto per la difesa e l'incremento delle foreste e, in genere, dell'economia montana.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'interno, per la difesa e per la grazia e giustizia; PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: Art. 1 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36

Art 2.

I servizi forestali sono esercitati al centro da una direzione generale delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la quale presiede anche all'amministrazione del personale forestale.

La direzione generale sostituisce il comando centrale della soppressa milizia nazionale forestale gia' previsto nell'art. 1 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Conseguentemente e' istituito un posto di direttore generale (grado 4°).

Ai servizi di ragioneria provvede la ragioneria centrale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36

Art 3.

I servizi forestali sono esercitati alla periferia:

  1. da ispettorati regionali delle foreste, con circoscrizione regionale o interregionale;

  2. da ispettorati ripartimentali delle foreste, con circoscrizione provinciale o interprovinciale;

  3. da ispettorati distrettuali delle foreste, con circoscrizione intercomunale;

  4. da stazioni forestali.

Il numero degli ispettorati e' stabilito con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro; le sedi e le circoscrizioni territoriali dei medesimi nonche' il numero, le sedi e le circoscrizioni delle stazioni sono stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Quando sia richiesto dalla necessita' di sottoporre ad una visione unitaria e ad una attivita' coordinatrice il riassetto idraulico-forestale o idraulico-agrario di un determinato territorio montano, possono essere costituiti appositi uffici speciali.

La costituzione di uffici speciali e' stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36

Art 4.

Agli ispettorati regionali delle foreste spettano la vigilanza su tutta l'attivita' forestale nella circoscrizione ed il controllo ed il coordinamento dell'azione esecutiva degli ispettorati ripartimentali e di quelli distrettuali.

Gli ispettorati ripartimentali provvedono, in via esecutiva, a quanto e' previsto nell'art. 1 del presente decreto e sono coadiuvati dagli ispettorati distrettuali la' dove l'entita' dei compiti esige una circoscrizione territoriale piu' localizzata.

Nell'ambito delle proprie circoscrizioni i capi degli ispettorati regionali, ripartimentali e distrettuali esercitano i poteri gerarchici e disciplinari su tutto il personale assegnato ai servizi del rispettivo territorio, ivi compresi i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36

Art 5.

Alla direzione degli ispettorati regionali sono di norma preposti funzionari di grado 5° ed in ogni modo di grado non inferiore al 6°; alla direzione degli ispettorati ripartimentali, funzionari di grado 6° ed in ogni modo di grado non inferiore al 7°; alla direzione degli ispettorati distrettuali, funzionari di grado 8° ed in ogni modo di grado non inferiore al 9°.

A ciascuno dei detti uffici e' assegnato un congruo numero di impiegati tecnici e d'ordine.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36

Art 6.

Fino a quando non sia ripristinato il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, previsto negli articoli 2 e seguenti del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, le attribuzioni della sezione forestale sono esercitate da un comitato centrale delle foreste, di cui fanno parte il direttore generale delle foreste, tre funzionari di grado non inferiore al 6° del Corpo forestale dello Stato e quattro esperti scelti fuori dell'Amministrazione statale.

Il comitato e' presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, e, in loro assenza, dal direttore generale delle foreste.

Il comitato centrale e' costituito con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36

Art 7.

Nelle sedi degli ispettorati regionali delle foreste e' istituito un comitato regionale, di cui fanno parte l'ispettore regionale, che lo presiede, i capi degli ispettorati ripartimentali della regione ed un numero di esperti pari a quello dei detti capi ed estranei alla Amministrazione dello Stato, designati dall'ispettore regionale e nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il comitato e' chiamato a dare parere sulle direttive di carattere generale in materia forestale e montana del territorio della regione.

Art 7.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36

Art 8.

Il personale del Corpo forestale dello Stato e' costituito:

  1. da ufficiali forestali: direttore generale, ispettori generali, ispettori superiori, ispettori capi, ispettori principali, ispettori, ispettori aggiunti;

  2. da aiutanti forestali;

  3. da sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali;

  4. da archivisti, applicati ed alunni d'ordine forestali.

Il personale di cui alle lettere a) e c) e' personale tecnico con funzioni di polizia.

Il personale del Corpo forestale dello Stato e', a tutti gli effetti, personale civile dello Stato ed e' soggetto alle disposizioni del relativo stato giuridico.

Gli ufficiali, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali sono esenti dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione.

Art 8.

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Art 9.

Ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie forestali sono specificamente demandate la sorveglianza e la custodia del patrimonio forestale e, in generale, l'esercizio delle funzioni di polizia spettanti al Corpo forestale dello Stato a termine dell'art. 1 del presente decreto, nonche' gli altri eventuali compiti che fossero stabiliti nel regolamento.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie vengono assegnati alle stazioni forestali, che sono rette da sottufficiali o da guardie scelte.

Art 9.

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Art 10.

Gli stipendi e le paghe dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie forestali sono stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, allegato IV, tabella n. 4, e allegato V, ferma restando la norma di cui al comma terzo del precedente art. 8.

Art 10.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36

Art 11.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali debbono essere collocati a riposo al compimento del 54° anno di eta' se marescialli maggiori, del 52° anno se marescialli capi od ordinari, e del 50° anno se brigadieri, vice brigadieri, guardie scelte, guardie. Allo scadere di tali limiti di eta' si considerano rescisse di diritto le rafferme che essi abbiano in corso.

Restano ferme per il detto personale le norme vigenti sulla cessazione del servizio per altre cause previste...

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