Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civile dello Stato;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Modalita' di accesso
-
L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene:
per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalita' richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;
mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni.
Il concorso pubblico deve svolgersi con modalita' che ne garantiscano la imparzialita', l'economicita' e la celerita' di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.
Con le medesime procedure e modalita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' reclutato il personale a tempo parziale, di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civile dello Stato;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Modalita' di accesso
-
L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene:
per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalita' richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;
mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni. E' fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.
Il concorso pubblico deve svolgersi con modalita' che ne garantiscano la imparzialita', l'economicita' e la celerita' di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forma di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.
Con le medesime procedure e modalita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' reclutato il personale a tempo parziale, di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.