DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487 - Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi

Coming into Force24 Agosto 1994
Enactment Date09 Maggio 1994
Published date09 Agosto 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/08/09/094G0523/CONSOLIDATED/20130621
Official Gazette PublicationGU n.185 del 09-08-1994 - Suppl. Ordinario n. 113
Capo I Modalita' di accesso - Requisiti generali - Bando di concorso - Svolgimento delle prove concorsuali - Composizione della commissione esaminatrice - Adempimenti della commissione esaminatrice.
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civile dello Stato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Modalita' di accesso

  1. L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene:

    1. per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalita' richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;

    2. mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;

    3. mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni.

  2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalita' che ne garantiscano la imparzialita', l'economicita' e la celerita' di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.

  3. Con le medesime procedure e modalita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' reclutato il personale a tempo parziale, di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civile dello Stato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Modalita' di accesso

  1. L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene:

    1. per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalita' richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;

    2. mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;

    3. mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni. E' fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.

  2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalita' che ne garantiscano la imparzialita', l'economicita' e la celerita' di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forma di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.

  3. Con le medesime procedure e modalita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' reclutato il personale a tempo parziale, di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Art 2.

Requisiti generali

  1. Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:

    1) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61;

    2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di eta'. Il limite di eta' di 40 anni e' elevato:

    1. di un anno per gli aspiranti coniugati;

    2. di un anno per ogni figlio vivente dei predetti aspiranti;

    3. di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di personale appartenente a tali categorie, il limite massimo non puo' superare i 55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo di eta' e' di 50 anni;

    4. di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Si prescinde dal limite di eta' per i candidati, gia' dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per i sottufficiali dell'Esercito, Marina o Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; per gli ufficiali e sottufficiali e vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e dei Corpi di polizia;

    5. il suddetto limite di eta' dei 45 anni non trova applicazione per i dipendenti collocati a riposo ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

    3) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.

  2. Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti.

  3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

  4. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

  5. Il requisito della condotta e delle qualita' morali stabilito per l'ammissione ai concorsi nella magistratura viene richiesto per le assunzioni comprese quelle obbligatorie delle categorie protette, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, in conformita' all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

  6. Per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale e' richiesto il solo diploma di laurea.

  7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di...

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