DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 199 - Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza

Coming into Force01 Settembre 1995
Enactment Date12 Maggio 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/05/27/095G0213/CONSOLIDATED/20201123
Published date27 Maggio 1995
Official Gazette PublicationGU n.122 del 27-05-1995 - Suppl. Ordinario n. 61
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I RUOLI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Acquisiti i pareri degli organismi di rappresentanza del personale militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e dell'interno; EMANA: il seguente decreto legislativo Art. 1 Istituzione ruoli

  1. Nell'ambito del Corpo della guardia di finanza sono istituiti i seguenti ruoli:

    1. ruolo "ispettori";

    2. ruolo "sovrintendenti";

    3. ruolo "appuntati e finanzieri".

  2. L'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi o qualifiche di ciascun ruolo, fra gli appartenenti al personale del Corpo della guardia di finanza e il personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, sono stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto. --------------- Nota redazionale

    Il testo delle premesse e' riportato gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/07/1995, n. 162 durante il periodo di "vacatio legis".

    E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

TITOLO II RUOLO APPUNTATI E FINANZIERI
Capo I ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL RUOLO APPUNTATI E FINANZIERI
Art 2.

Ruolo "appuntati e finanzieri"

  1. Il ruolo "appuntati e finanzieri" e' articolato nei seguenti quattro gradi gerarchici: a) appuntato scelto; b) appuntato; c) finanziere scelto; d) finanziere.

Art 3.

Consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri"

  1. Tenuto conto della forza organica del ruolo Finanzieri e Appuntati del Corpo della guardia di finanza indicata nella tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217 e del riordino dei ruoli di cui al presente decreto, la consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri", alla data del 1 settembre 1995, e' pari a n. 26.807 unita'.

Art 3.

Consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri"

  1. Tenuto conto della forza organica del ruolo Finanzieri e Appuntati del Corpo della guardia di finanza indicata nella tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217 e del riordino dei ruoli di cui al presente decreto, la consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri", alla data del 1 settembre 1995, e' pari a n. 26.807 unita'. 6a

Art 3.

Consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri"

  1. Tenuto conto della forza organica del ruolo Finanzieri e Appuntati del Corpo della guardia di finanza indicata nella tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217 e del riordino dei ruoli di cui al presente decreto, la consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri", alla data del 1° gennaio 2017, e' pari a 23.313 unita'. (6a)

Art 3.

Consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri"

  1. Tenuto conto della forza organica del ruolo Finanzieri e Appuntati del Corpo della guardia di finanza indicata nella tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217 e del riordino dei ruoli di cui al presente decreto, la consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri", alla data del 1° gennaio 2017, e' pari a 23.313 unita'. (6a)

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la consistenza organica di cui al comma 1 e' fissata in 24.263 unita'.

Art 4.

Funzioni del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri"

  1. Agli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.

  2. ll personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive con i margini di iniziativa e di discrezionalita' inerenti alle qualifiche possedute, nonche' attivita' di istruzione nei limiti delle capacita' professionali possedute.

Art 4.

Funzioni del personale appartenente al Ruolo "appuntati e finanzieri"

  1. Agli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.

2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, con i margini di iniziativa e di discrezionalita' inerenti alle qualifiche possedute, e puo' altresi' esercitare incarichi di comando di uno o piu' militari, nonche' attivita' di istruzione nei limiti delle capacita' professionali possedute.

Art 4.

Funzioni del personale appartenente al Ruolo "appuntati e finanzieri"

  1. Agli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" del Corpo...

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