LEGGE 28 febbraio 1992, n. 217 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

Coming into Force10 Marzo 1992
Published date09 Marzo 1992
Enactment Date28 Febbraio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/03/09/092G0242/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.57 del 09-03-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

AVVERTENZA: Il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1992. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 18.

Art 2.
  1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri come stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, mediante l'istituzione per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli "normale", "speciale" e "tecnico". Nell'esercizio della delega il Governo dovra' attenersi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:

    1. prevedere per l'istituzione del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente:

      1) il numero massimo della consistenza nei gradi;

      2) i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento;

      3) le modalita' di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;

    2. prevedere per l'istituzione del ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente:

      1) il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento;

      2) le modalita' di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;

    3. prevedere l'istituzione del ruolo tecnico degli ufficiali in servizio...

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