DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001, n. 69 - Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78

Coming into Force27 Marzo 2001
Published date26 Marzo 2001
Enactment Date19 Marzo 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/03/26/001G0125/CONSOLIDATED/20201013
Official Gazette PublicationGU n.71 del 26-03-2001 - Suppl. Ordinario n. 59
TITOLO I RUOLI E RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLA GIARDIA DI FINANZA
CAPO I RUOLI DEGLI UFFICIALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 4, recante delega al Governo per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza";

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante "Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";

Vista la legge 15 dicembre 1959, n. 1089, recante "Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza";

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, recante "Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e Aeronautica";

Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante "Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza";

Vista la legge 3 maggio 1971, n. 320, recante "Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza";

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza";

Vista la legge 25 maggio 1989, n. 190, recante "Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici della Guardia di finanza, nonche' sulla durata in carica del Comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio";

Vista la legge 27 dicembre 1994, n. 404, recante "Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, recante "Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2000;

Sentite le rappresentanze del personale;

Acquisito il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio 2001 e del 15 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, della difesa e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Ambito di applicazione)

  1. Il presente decreto disciplina, in attuazione della delega prevista dall'articolo 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, i ruoli e le relative dotazioni organiche, il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali e reca disposizioni attinenti allo stato giuridico degli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza.

  2. La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali e' riportata nella tabella 6 allegata al presente decreto.

  3. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge 31 marzo 2000, n. 78, il Comandante Generale ha rango gerarchico sovraordinato ai generali di corpo d'armata della Guardia di finanza con posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni.

  4. Il Generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza piu' anziano in ruolo assume la carica di Comandante in Seconda. Il Comandante in Seconda: a) e' gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata del Corpo;

  1. sulla base delle direttive e delle deleghe ricevute dal Comandante Generale, con il quale coopera, esercita attivita' di gestione nei settori del personale, delle operazioni e dell'area logistico amministrativa, svolgendo, altresi', attivita' propositiva e consultiva nei confronti del Comandante Generale ai fini delle determinazioni inerenti alle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attivita' dei comandi del Corpo.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 4, recante delega al Governo per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza";

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante "Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";

Vista la legge 15 dicembre 1959, n. 1089, recante "Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza";

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, recante "Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e Aeronautica";

Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante "Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza";

Vista la legge 3 maggio 1971, n. 320, recante "Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza";

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza";

Vista la legge 25 maggio 1989, n. 190, recante "Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici della Guardia di finanza, nonche' sulla durata in carica del Comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio";

Vista la legge 27 dicembre 1994, n. 404, recante "Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, recante "Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2000;

Sentite le rappresentanze del personale;

Acquisito il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio 2001 e del 15 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, della difesa e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Ambito di applicazione)

  1. Il presente decreto disciplina, in attuazione della delega prevista dall'articolo 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, i ruoli e le relative dotazioni organiche, il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali e reca disposizioni attinenti allo stato giuridico degli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza.

  2. La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali e' riportata nella tabella 6 allegata al presente decreto.

  3. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge 31 marzo 2000, n. 78, il Comandante Generale ha rango gerarchico sovraordinato ai generali di corpo d'armata della Guardia di finanza con posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni.

  4. Il Generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza piu' anziano in ruolo , ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianita', se...

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