LEGGE 12 novembre 1955, n. 1137 - Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Coming into Force22 Dicembre 1955
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date12 Novembre 1955
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1955/12/07/055U1137/CONSOLIDATED/20101215
Published date07 Dicembre 1955
Official Gazette PublicationGU n.282 del 07-12-1955 - Suppl. Ordinario
TITOLO I Dell'avanzamento in generale
CAPO I - NORME FONDAMENTALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore.

Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti in modo eminente in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2001, N. 69

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

L'avanzamento degli ufficiali ha luogo:

ad anzianita';

a scelta.

L'avanzamento puo' aver luogo anche per meriti eccezionali.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2001, N. 69

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Per l'avanzamento ad anzianita' l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'art. 1.

L'avanzamento ad anzianita' si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianita'.

Per l'avanzamento a scelta l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'art. 1 e deve, inoltre, essere compreso, in una, graduatoria di merito, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianita' secondo le norme della presente legge.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2001, N. 69

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che sia riconosciuto in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalla presente legge.

L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianita' o a scelta.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2001, N. 69

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

CAPO II - RUOLI DI ANZIANITA'
Art 5.

Il grado e l'ordine di anzianita' degli ufficiali, ai fini dell'avanzamento, risultano dai ruoli formati ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 6.

I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Esercito, ad eccezione degli ufficiali generali provenienti dalle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sono i seguenti:

1) arma dei carabinieri;

2) arma di fanteria;

3) arma di cavalleria;

4) arma di artiglieria;

5) arma del genio;

6) servizio tecnico di artiglieria;

7) servizio tecnico della motorizzazione;

8) servizio automobilistico;

9) servizio sanitario (ufficiali medici);

10) servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti);

11) servizio di commissariato (ufficiali commissari);

12) servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza;

13) servizio di amministrazione;

14) servizio veterinario.

Gli ufficiali generali del...

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