DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. 429 - Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza

Coming into Force06 Luglio 1967
Published date21 Giugno 1967
Enactment Date13 Febbraio 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/06/21/067U0429/CONSOLIDATED/20200205
Official Gazette PublicationGU n.153 del 21-06-1967 - Suppl. Ordinario n. 1530
CAPO I Documenti caratteristici per gli ufficiali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, riguardante i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la difesa e per il tesoro; Decreta:

Art 1.

I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento dato dall'ufficiale, rilevando le qualita' da questo dimostrate.

Art 1.

I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento dato dall'ufficiale, rilevando le qualita' da questo dimostrate. 7

Art 2.

I documenti caratteristici per gli ufficiali sono i seguenti:

scheda valutativa, modello A, per i generali di brigata;

scheda valutativa, modello B, per gli ufficiali fino al grado di colonnello;

rapporto informativo, modello C, per gli ufficiali fino al grado di generale di brigata;

foglio di comunicazione, modello D.

I modelli dei documenti caratteristici di cui al comma precedente sono conformi a quelli annessi al presente regolamento.

Art 2.

I documenti caratteristici per gli ufficiali sono i seguenti:

scheda valutativa, modello A, per i generali di divisione e di brigata;

scheda valutativa, modello B, per gli ufficiali fino al grado di colonnello;

rapporto informativo, modello C, per gli ufficiali fino al grado di generale di divisione;

foglio di comunicazione, modello D.

I modelli dei documenti caratteristici di cui al comma precedente sono conformi a quelli annessi al presente regolamento.

Art 2.

I documenti caratteristici per gli ufficiali sono i seguenti:

scheda valutativa, modello A, per i generali di divisione e di brigata;

scheda valutativa, modello B, per gli ufficiali fino al grado di colonnello;

rapporto informativo, modello C, per gli ufficiali fino al grado di generale di divisione;

foglio di comunicazione, modello D.

I modelli dei documenti caratteristici di cui al comma precedente sono conformi a quelli annessi al presente regolamento. 7

Art 3.

Con la scheda valutativa viene espresso il giudizio su ogni servizio prestato, salvo i casi per i quali sia prescritto il rapporto informativo.

Il giudizio espresso nella scheda valutativa si conclude con una delle qualifiche previste dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1695; la qualifica "eccellente" e' riservata a coloro che emergono nettamente per qualita' e rendimento eccezionali.

Col rapporto informativo viene espresso il giudizio sui servizi di durata inferiore al minimo di tempo previsto dall'articolo 5 per la redazione della scheda valutativa.

Rapporti informativi sono altresi' compilati per gli ufficiali che frequentano corsi di istruzione o che prestano servizio presso organismi nei quali il compilatore o uno dei revisori sia un'autorita' civile o un'autorita' militare che non appartenga alla Guardia di finanza.

Rapporti informativi sono anche compilati per gli ufficiali generali e per gli ufficiali superiori che partecipano ad esercitazioni di grandi unita' alla temporanea dipendenza di una autorita' che non sia quella dalla quale direttamente dipendono per il normale impiego.

Il rapporto e' compilato soltanto nel caso che lo Stato Maggiore interessato giudichi l'esercitazione di particolare importanza e rilievo e puo' riferirsi anche a periodo di tempo inferiore al minimo stabilito dal successivo articolo 5.

Per gli ufficiali che assolvono contemporaneamente piu' di un incarico, viene compilato un documento caratteristico per ciascun incarico; in tale caso uno solo dei servizi e' valutato con la scheda valutativa, sempre che ricorrano le condizioni per la redazione della stessa.

Qualora i servizi valutabili con la scheda valutativa riguardino piu' di un incarico, il Comando Generale stabilisce per quali di essi debba essere compilata la scheda valutativa.

Con il foglio di comunicazione sono portati a conoscenza degli interessati il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa ed il giudizio finale espresso nel rapporto informativo.

Art 3.

Con la scheda valutativa viene espresso il giudizio su ogni servizio prestato, salvo i casi per i quali sia prescritto il rapporto informativo.

Il giudizio espresso nella scheda valutativa si conclude con una delle qualifiche previste dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1695; la qualifica "eccellente" e' riservata a coloro che emergono nettamente per qualita' e rendimento eccezionali.

Col rapporto informativo viene espresso il giudizio sui servizi di durata inferiore al minimo di tempo previsto dall'articolo 5 per la redazione della scheda valutativa.

Rapporti informativi sono altresi' compilati per gli ufficiali che frequentano corsi di istruzione o che prestano servizio presso organismi nei quali il compilatore o uno dei revisori sia un'autorita' civile o un'autorita' militare che non appartenga alla Guardia di finanza.

((Rapporti informativi sono anche compilati per gli ufficiali che esplichino un incarico di comando o di servizio alla temporanea dipendenza di una autorita' che non sia quella dalla quale direttamente dipendono per il normale impiego. Il rapporto e' compilato soltanto nel caso che il comando generale giudichi l'incarico di particolare importanza e rilievo e puo' riferirsi anche a periodo di tempo inferiore al minimo stabilito dal successivo art. 5.

Nei riguardi degli ufficiali che assolvono contemporaneamente piu' di un incarico alle dipendenze della stessa autorita' viene compilato un unico documento caratteristico, sul frontespizio del quale sono indicati tutti gli incarichi ricoperti; in sede di giudizio finale deve essere chiaramente valutato il rendimento in ciascuno degli incarichi assolti.

Per gli ufficiali che assolvono contemporaneamente piu' di un incarico alle dipendenze di autorita' diverse viene compilato un documento caratteristico per ciascun incarico; in tal caso uno solo dei servizi e' valutato con la scheda valutativa, sempre che ricorrano le condizioni per la redazione della stessa. Qualora i servizi valutabili con la scheda valutativa riguardino piu' di un incarico, il comando generale stabilisce per quale di essi debba essere compilata la scheda valutativa)).

Per gli ufficiali che assolvono contemporaneamente piu' di un incarico, viene compilato un documento caratteristico per ciascun incarico; in tale caso uno solo dei servizi e' valutato con la scheda valutativa, sempre che ricorrano le condizioni per la redazione della stessa.

Qualora i servizi valutabili con la scheda valutativa riguardino piu' di un incarico, il Comando Generale stabilisce per quali di essi debba essere compilata la scheda valutativa.

Con il foglio di comunicazione sono portati a conoscenza degli interessati il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa ed il giudizio finale espresso nel rapporto informativo.

Art 3.

Con la scheda valutativa viene espresso il giudizio su ogni servizio prestato, salvo i casi per i quali sia prescritto il rapporto informativo.

Il giudizio espresso nella scheda valutativa si conclude con una delle qualifiche previste dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1695; la qualifica "eccellente" e' riservata a coloro che emergono nettamente per qualita' e rendimento eccezionali.

Col rapporto informativo viene espresso il giudizio sui servizi di durata inferiore al minimo di tempo previsto dall'articolo 5 per la redazione della scheda valutativa.

Rapporti informativi sono altresi' compilati per gli ufficiali che frequentano corsi di istruzione o che prestano servizio presso organismi nei quali il compilatore o uno dei revisori sia un'autorita' civile o un'autorita' militare che non appartenga alla Guardia di finanza.

Rapporti informativi sono anche compilati per gli ufficiali che esplichino un incarico di comando o di servizio alla temporanea dipendenza di una autorita' che non sia quella dalla quale direttamente dipendono per il normale impiego. Il rapporto e' compilato soltanto nel caso che il comando generale giudichi l'incarico di particolare importanza e rilievo e puo' riferirsi anche a periodo di tempo inferiore al minimo stabilito dal successivo art. 5.

Nei riguardi...

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