LEGGE 5 novembre 1962, n. 1695 - Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza

Coming into Force11 Gennaio 1963
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1962/12/27/062U1695/CONSOLIDATED/20101215
Published date27 Dicembre 1962
Enactment Date05 Novembre 1962
Official Gazette PublicationGU n.329 del 27-12-1962
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici.

La valutazione si effettua per periodi non superiori all'anno e negli altri casi indicati dal regolamento per gli ufficiali ed i sottufficiali; all'atto del congedo e negli altri casi indicati dal regolamento per i militari di truppa.

I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione per gli ufficiali ed i sottufficiali; dal foglio matricolare, dallo specchio valutativo e dal rapporto informativo per i militari di truppa.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

I giudizi espressi nella scheda valutativa per gli ufficiali ed i sottufficiali e nello specchio valutativo per i militari di truppa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa e il giudizio finale espresso rapporto informativo sono comunicati all'ufficiale o al sottufficiale interessato, il quale firma il relativo foglio di comunicazione apponendovi la data.

La comunicazione del giudizio e della qualifica finali espressi nei documenti caratteristici previsti per i militari di truppa e' effettuata agli interessati nei modi stabiliti dal regolamento.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

I documenti caratteristici possono formare oggetto di reclamo:

per incompetenza, delle autorita' che si sono pronunciate;

per il periodo di tempo cui si riferiscono;

per i dati di fatto errati ed esattamente controllabili che l'interessato desume dalla comunicazione.

Il reclamo deve essere presentato entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Entro lo stesso termine puo' essere presentato reclamo per mancanza di documentazione caratteristica riguardante periodi precedenti a...

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