LEGGE 31 marzo 2000, n. 78 - Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia

Coming into Force05 Aprile 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/04/04/000G0120/CONSOLIDATED/20190809
Enactment Date31 Marzo 2000
Published date04 Aprile 2000
Official Gazette PublicationGU n.79 del 04-04-2000
Capo I NORME DI DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORDINO DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLA POLIZIA DI STATO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.

Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri

  1. Al fine di assicurare economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attivita' istituzionali, il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per adeguare, ferme restando le previsioni del regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, non in contrasto con quanto previsto dal presente articolo, l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformita' con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorita' giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

    1. collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della difesa, con

      dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato maggiore

      della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della

      legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti

      compiti militari:

      1) concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle

      libere istituzioni e del bene della collettivita' nazionale nei

      casi di pubblica calamita', in conformita' con l'articolo 1 della

      legge 11 luglio 1978, n. 382;

      2) partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero

      sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate

      stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;

      3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero e,

      sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla

      ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza

      delle Forze armate in missioni di supporto alla pace;

      4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e

      sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare e per

      l'Aeronautica militare, nonche', ai sensi dei codici penali

      militari, esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare

      alle dipendenze degli organi della giustizia militare;

      5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari

      italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari

      all'estero;

      6) assistenza ai comandi e alle unita' militari impegnati in

      attivita' istituzionali nel territorio nazionale, concorso al

      servizio di mobilitazione;

    2. realizzazione di una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo, mediante definizione dei livelli generali di

      dipendenza delle articolazioni ordinamentali e con la previsione

      del ricorso a provvedimenti amministrativi per i conseguenti

      adeguamenti che si rendessero necessari;

    3. revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, al fine di:

      1) armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dell'Arma

      dei carabinieri ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre

      1997, n. 490, prevedendo anche commissioni di valutazione per

      l'avanzamento degli ufficiali composte da personale dell'Arma dei

      carabinieri e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione

      di specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto

      legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

      2) riordinare, in relazione alle esigenze operative e funzionali

      da soddisfare, i ruoli normale, speciale e tecnico esistenti,

      anche mediante la rideterminazione delle relative consistenze

      organiche, l'eventuale soppressione ovvero l'istituzione di nuovi

      ruoli e specialita' anche per consentire l'autonomo

      soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche dell'Arma. Tale

      revisione potra' riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le

      dotazioni organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i

      titoli e le modalita' di reclutamento e di avanzamento, nonche' le

      aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per

      ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di

      corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da

      assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a

      65 anni del limite di eta', per i Generali di corpo d'armata e di

      divisione, equiparando correlativamente anche quello del

      Comandante generale in carica, nonche', solo se necessario per la

      funzionalita' del servizio, innalzando i limiti di eta' per i

      restanti gradi; conseguentemente, assicurare la sovraordinazione

      gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale

      posizione funzionale;

      3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli degli

      ufficiali da attuare mediante riduzione delle consistenze

      organiche del restante personale, le dotazioni dirigenziali in

      modo tale che esse risultino coerenti con quanto previsto per le

      Forze armate;

      4) rivedere la normativa concernente il Corso d'istituto ed

      eventualmente adeguare le modalita' di ammissione all'Istituto

      superiore di Stato maggiore interforze istituito con il decreto

      legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in relazione al nuovo

      ordinamento;

      5) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio

      dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti

      legislativi nonche' l'abrogazione delle norme regolamentari e di

      ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova

      disciplina.

  3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al comma 2, lettera c), numero 2), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Modifiche alla legge 18 febbraio 1997, n. 25

  1. Alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3:

    1) al comma 2, dopo le parole: "Capi di Stato maggiore di Forza

    armata" sono inserite le seguenti: ", il Comandante generale

    dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari

    dell'Arma,";

    2) al comma 3, lettera a), dopo le parole: "Capi di Stato maggiore

    di Forza armata" sono inserite le seguenti: "e il Comandante

    generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti

    militari dell'Arma"; b) all'articolo 4:

    1) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: "Capi di Stato maggiore

    di Forza armata" sono aggiunte le seguenti: "e, per i compiti

    militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei

    carabinieri";

    2) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "alle rispettive Forze

    armate" sono inserite le seguenti: "e all'Arma dei carabinieri";

    3) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "delle rispettive Forze

    armate" sono inserite le seguenti: "e dell'Arma dei carabinieri"; c) all'articolo 6:

    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Comitato dei Capi

    di Stato maggiore delle Forze armate e' organo di consulenza del

    Capo di Stato maggiore della difesa. Ne fanno parte il segretario

    generale della difesa, i Capi di Stato maggiore di Forza armata,

    il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Capo di

    Stato maggiore della difesa, che lo presiede.";

    2) al comma 2, dopo le parole: "per i Capi di Stato maggiore di

    Forza armata" sono inserite le seguenti: ", per il Comandante

    generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti

    militari dell'Arma,".

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato

  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive specificita', omogeneita' di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:

    1. istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza

      organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e

      IX qualifica funzionale, nonche' delle modalita' di progressione

      di carriera e del corso di formazione;

    2. revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni,

      prevedendo l'accesso alla qualifica di...

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