Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri
Al fine di assicurare economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attivita' istituzionali, il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per adeguare, ferme restando le previsioni del regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, non in contrasto con quanto previsto dal presente articolo, l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformita' con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25.
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Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorita' giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
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collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della difesa, con
dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato maggiore
della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della
legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti
compiti militari:
1) concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle
libere istituzioni e del bene della collettivita' nazionale nei
casi di pubblica calamita', in conformita' con l'articolo 1 della
2) partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero
sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate
stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;
3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero e,
sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla
ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza
delle Forze armate in missioni di supporto alla pace;
4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e
sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare e per
l'Aeronautica militare, nonche', ai sensi dei codici penali
militari, esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare
alle dipendenze degli organi della giustizia militare;
5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari
all'estero;
6) assistenza ai comandi e alle unita' militari impegnati in
attivita' istituzionali nel territorio nazionale, concorso al
servizio di mobilitazione;
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realizzazione di una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo, mediante definizione dei livelli generali di
dipendenza delle articolazioni ordinamentali e con la previsione
del ricorso a provvedimenti amministrativi per i conseguenti
adeguamenti che si rendessero necessari;
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revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, al fine di:
1) armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, prevedendo anche commissioni di valutazione per
l'avanzamento degli ufficiali composte da personale dell'Arma dei
carabinieri e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione
di specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
2) riordinare, in relazione alle esigenze operative e funzionali
da soddisfare, i ruoli normale, speciale e tecnico esistenti,
anche mediante la rideterminazione delle relative consistenze
organiche, l'eventuale soppressione ovvero l'istituzione di nuovi
ruoli e specialita' anche per consentire l'autonomo
soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche dell'Arma. Tale
revisione potra' riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le
dotazioni organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i
titoli e le modalita' di reclutamento e di avanzamento, nonche' le
aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per
ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di
corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da
assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a
65 anni del limite di eta', per i Generali di corpo d'armata e di
divisione, equiparando correlativamente anche quello del
Comandante generale in carica, nonche', solo se necessario per la
funzionalita' del servizio, innalzando i limiti di eta' per i
restanti gradi; conseguentemente, assicurare la sovraordinazione
gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale
posizione funzionale;
3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli degli
ufficiali da attuare mediante riduzione delle consistenze
organiche del restante personale, le dotazioni dirigenziali in
modo tale che esse risultino coerenti con quanto previsto per le
Forze armate;
4) rivedere la normativa concernente il Corso d'istituto ed
eventualmente adeguare le modalita' di ammissione all'Istituto
superiore di Stato maggiore interforze istituito con il decreto
legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in relazione al nuovo
ordinamento;
5) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio
dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti
legislativi nonche' l'abrogazione delle norme regolamentari e di
ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova
disciplina.
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L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al comma 2, lettera c), numero 2), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.