LEGGE 18 febbraio 1997, n. 25 - Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa

Coming into Force11 Marzo 1997
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/02/24/097G0056/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date18 Febbraio 1997
Published date24 Febbraio 1997
Official Gazette PublicationGU n.45 del 24-02-1997
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare:

  1. attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento;

  2. emana le direttive in merito alla politica militare, all'attivita' informativa e di sicurezza ed all'attivita' tecnico-amministrativa;

  3. partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;

  4. approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonche' la pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.
  1. In sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero della difesa, il Ministro illustra al Parlamento:

  1. l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze;

  2. l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacita' operativa ed alla preparazione delle Forze armate ed al loro necessario adeguamento;

  3. le previsioni di spesa inquadrate nella manovra prevista dalla legge finanziaria;

  4. la ripartizione delle risorse finanziarie per impegni operativi, amministrativi e per settori di spesa ed i suoi riflessi sulla preparazione delle Forze armate;

  5. lo stato di attuazione dei programmi di investimento e le misure di ristrutturazione e riqualificazione dello strumento militare, con illustrazione del rapporto fra costi ed efficacia delle misure medesime.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.
  1. Il Capo di stato maggiore della difesa dipende direttamente dal Ministro della difesa.

  2. I Capi di stato maggiore di Forza armata e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa.

  3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:

    1. e' responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;

    2. assicura i rapporti con le corrispondenti autorita' militari degli altri Stati.

  4. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal piu' anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata.

Art 3.
  1. Il Capo di stato maggiore della difesa dipende direttamente dal Ministro della difesa.

  2. I Capi di stato maggiore di Forza armata , il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa. 1

  3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:

    1. e' responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma , la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari; 1

    2. assicura i rapporti con le corrispondenti autorita' militari degli altri Stati.

  4. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal piu' anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.
  1. I Capi di stato maggiore di Forza...

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