LEGGE 23 aprile 1959, n. 189 - Ordinamento del Corpo della guardia di finanza

Coming into Force25 Aprile 1959
Enactment Date23 Aprile 1959
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1959/04/24/059U0189/CONSOLIDATED/20181102
Published date24 Aprile 1959
Official Gazette PublicationGU n.98 del 24-04-1959
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze.

Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:

prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie;

eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;

vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;

concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.

Art 1.

Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze.

Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:

prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie;

eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;

vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;

concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento. 5

Art 2.

Il Corpo della guardia di finanza e' costituito dal seguente personale militare:

  1. ufficiali;

  2. sottufficiali;

  3. truppa. Il personale ufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

Ufficiali generali:

generale di divisione;

generale di brigata.

Ufficiali superiori:

colonnello;

tenente colonnello;

maggiore.

Ufficiali inferiori:

capitano.

Ufficiali subalterni:

tenente;

sottotenente.

Il personale sottufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

aiutante di battaglia;

maresciallo maggiore;

maresciallo capo;

maresciallo ordinario;

brigadiere;

vicebrigadiere.

Il grado di aiutante di battaglia e' conferito ai sottufficiali di ogni grado e ai militari di truppa, soltanto per azioni compiute in guerra. I militari di truppa sono ordinati nei seguenti gradi gerarchici:

appuntato;

finanziere;

allievo finanziere.

Art 2.

Il Corpo della guardia di finanza e' costituito dal seguente personale militare:

  1. ufficiali;

  2. sottufficiali;

  3. truppa. Il personale ufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

    Ufficiali generali:

    generale di divisione;

    generale di brigata.

    Ufficiali superiori:

    colonnello;

    tenente colonnello;

    maggiore.

    Ufficiali inferiori:

    capitano.

    Ufficiali subalterni:

    tenente;

    sottotenente.

    ((3. Il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

  4. ruolo 'ispettori':

    1) maresciallo aiutante;

    2) maresciallo capo;

    3) maresciallo ordinario;

    4) maresciallo;

  5. ruolo 'sovrintendenti':

    1) brigadiere capo;

    2) brigadiere;

    3) vice brigadiere. 4. Il personale appartenente al ruolo 'appuntati e finanzieri' e' ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:

    1) appuntato scelto;

    2) appuntato;

    3) finanziere scelto;

    4) finanziere. A tale personale e' sottoposto gerarchicamente, pur non appartenendo al ruolo 'appuntati e finanzieri', l'allievo finanziere.'))

Art 2.

Il Corpo della guardia di finanza e' costituito dal seguente personale militare:

  1. ufficiali;

  2. sottufficiali;

  3. truppa.

    Il personale ufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

    Ufficiali generali:

    generale di divisione;

    generale di brigata.

    Ufficiali superiori:

    colonnello;

    tenente colonnello;

    maggiore.

    Ufficiali inferiori:

    capitano.

    Ufficiali subalterni:

    tenente;

    sottotenente.

    1. Il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

  4. ruolo 'ispettori':

    1) maresciallo aiutante;

    2) maresciallo capo;

    3) maresciallo ordinario;

    4) maresciallo;

  5. ruolo 'sovrintendenti':

    1) brigadiere capo;

    2) brigadiere;

    3) vice brigadiere.

    1. Il personale appartenente al ruolo 'appuntati e finanzieri' e' ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:

    1) appuntato scelto;

    2) appuntato;

    3) finanziere scelto;

    4) finanziere. A tale personale e' sottoposto gerarchicamente, pur non appartenendo al ruolo 'appuntati e finanzieri', l'allievo finanziere.' 4

Art 3.

Il Corpo della guardia di finanza e' cosi' ordinato:

Comando generale;

Comandi e reparti territoriali:

zone;

legioni;

nuclei di polizia tributaria.

Scuole:

comando scuole;

accademia;

scuola sottufficiali;

legione allievi;

centri di addestramento.

Enti vani:

centri studio;

centri tecnici;

centri logistici;

reparto autonomo centrale;

officine;

magazzini.

Art 3.

Il Corpo della guardia di finanza e' cosi' ordinato:

Comando generale;

Comandi e reparti territoriali:

zone;

legioni;

nuclei di polizia tributaria.

Scuole:

comando scuole;

accademia;

scuola sottufficiali;

legione allievi;

centri di addestramento.

Enti vani:

centri studio;

centri tecnici;

centri logistici;

reparto autonomo centrale;

officine;

magazzini. 4

Art 4.

Il Comandante generale della guardia di finanza e' scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per la difesa.

Il Comandante generale presiede a tutte le attivita' concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della Guardia di finanza. Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto e' necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza. Ha rapporti col Comandante generale dei carabinieri col Capo della polizia e con tutti gli altri organi centrali dell'Amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attivita' della Guardia di finanza.

Il Comandante generale e' coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed e' sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal Comandante in seconda, che attende anche in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal Comandante generale. Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione piu' anziano della Guardia di finanza.

Art 4.

Il Comandante generale della Guardia di finanza e' scelto fra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.

Il Comandante generale presiede a tutte le attivita' concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della Guardia di finanza. Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto e' necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza. Ha rapporti col...

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