DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1999, n. 34 - Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

Coming into Force10 Marzo 1999
Published date23 Febbraio 1999
Enactment Date29 Gennaio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/02/23/099G0078/CONSOLIDATED/20010326
Official Gazette PublicationGU n.44 del 23-02-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Personale

  1. Il Corpo della Guardia di finanza e' costituito dalle seguenti categorie di personale militare:

    1. ufficiali;

    2. sottufficiali;

    3. appuntati e finanzieri.

  2. Il personale ufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

    1. ufficiali generali:

      1) generale di divisione;

      2) generale di brigata;

    2. ufficiali superiori:

      1) colonnello;

      2) tenente colonnello;

      3) maggiore;

    3. ufficiali inferiori:

      1) capitano;

      2) tenente;

      3) sottotenente.

  3. Il personale appartenente ai ruoli sottufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

    1. ruolo ispettori:

      1) maresciallo aiutante;

      2) maresciallo capo;

      3) maresciallo ordinario;

      4) maresciallo;

    2. ruolo sovrintendenti:

      1) brigadiere capo;

      2) brigadiere;

      3) vice brigadiere.

  4. Il personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri e' ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:

    1. appuntato scelto;

    2. appuntato;

    3. finanziere scelto;

    4. finanziere.

  5. L'allievo finanziere e' sottoposto comunque al personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri".

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Personale 1. Il Corpo della Guardia di finanza e' costituito dalle seguenti

categorie di personale militare:

  1. ufficiali;

  2. sottufficiali;

  3. appuntati e finanzieri.

    1. Il personale ufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

  4. ufficiali generali:

    01) generale di corpo d'armata;

    1) generale di divisione;

    2) generale di brigata;

  5. ufficiali superiori:

    1) colonnello;

    2) tenente colonnello;

    3) maggiore;

  6. ufficiali inferiori:

    1) capitano;

    2) tenente;

    3) sottotenente.

    1. Il personale appartenente ai ruoli sottufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

  7. ruolo ispettori:

    1) maresciallo aiutante;

    2) maresciallo capo;

    3) maresciallo ordinario;

    4) maresciallo;

  8. ruolo sovrintendenti:

    1) brigadiere capo;

    2) brigadiere;

    3) vice brigadiere.

    1. Il personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri e' ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:

  9. appuntato scelto;

  10. appuntato;

  11. finanziere scelto;

  12. finanziere.

    1. L'allievo finanziere e' sottoposto comunque al personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri".

Art 2.

Ordinamento generale

  1. Il Corpo della Guardia di finanza e' ordinato su:

    1. comando generale;

    2. comandi e organi di esecuzione del servizio;

    3. comandi, istituti e centri di reclutamento e di addestramento;

    4. comandi e reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo.

  2. I comandi e gli organi di esecuzione del servizio sono a loro volta distinti in:

    1. comandi territoriali: con competenza interregionale, regionale e provinciale, in relazione alle esigenze operative e funzionali, e comandi speciali;

    2. organi di esecuzione del servizio: nuclei di polizia tributaria, nuclei speciali, gruppi, reparti operativi minori, stazioni navali, reparti navali minori e sezioni aeree.

  3. La linea gerarchica territoriale e' formata dal comando interregionale, dal comando regionale, dal comando provinciale, con funzioni prevalenti di indirizzo e controllo.

  4. Al fine di assicurare l'economicita', la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, attraverso la flessibilita' dell'organizzazione degli uffici, il comandante generale stabilisce, con proprie determinazioni, il numero, la sede, il livello e, fatto salvo quanto disposto al comma 3, le dipendenze dei comandi di cui ai commi 1 e 2.

  5. Tali determinazioni sono adottate, sentito, salvo casi di particolare urgenza, il Consiglio superiore della Guardia di finanza e tenendo conto delle esigenze funzionali e operative determinate dalla legge e dal particolare contesto sociale ed economico, valutato in riferimento alle esigenze di contrasto all'evasione fiscale ed alla criminalita' economicofinanziaria, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici complessivi.

  6. La corrispondenza tra le denominazioni previgenti e quelle nuove dei comandi e reparti e' stabilita nell'allegata tabella A.

Art 3.

Comando generale

  1. Il comando generale e' l'organo mediante il quale il comandante generale:

  1. esercita le funzioni di alta direzione, pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo, per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla legge...

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