IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Personale
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Il Corpo della Guardia di finanza e' costituito dalle seguenti categorie di personale militare:
ufficiali;
sottufficiali;
appuntati e finanzieri.
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Il personale ufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
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ufficiali generali:
1) generale di divisione;
2) generale di brigata;
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ufficiali superiori:
1) colonnello;
2) tenente colonnello;
3) maggiore;
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ufficiali inferiori:
1) capitano;
2) tenente;
3) sottotenente.
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Il personale appartenente ai ruoli sottufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
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ruolo ispettori:
1) maresciallo aiutante;
2) maresciallo capo;
3) maresciallo ordinario;
4) maresciallo;
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ruolo sovrintendenti:
1) brigadiere capo;
2) brigadiere;
3) vice brigadiere.
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Il personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri e' ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:
appuntato scelto;
appuntato;
finanziere scelto;
finanziere.
L'allievo finanziere e' sottoposto comunque al personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri".