LEGGE 24 ottobre 1966, n. 887 - Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza

Coming into Force18 Novembre 1966
Published date03 Novembre 1966
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/11/03/066U0887/CONSOLIDATED/20200205
Enactment Date24 Ottobre 1966
Official Gazette PublicationGU n.274 del 03-11-1966
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, Arma dei carabinieri, con le varianti di cui agli articoli seguenti.

Dette disposizioni non si applicano all'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda e degli ufficiali appartenenti al ruolo speciale transitorio, per i quali restano in vigore, rispettivamente, la legge 13 luglio 1965, n. 882 e la legge 5 agosto 1962, n. 1209. Non si applicano altresi' agli ufficiali provenienti dal Corpo della guardia di finanza della Venezia Giulia, iscritti nel ruolo separato di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Art 2.

Sono conferite al Ministro per le finanze, in materia di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, le attribuzioni devolute al Ministro per la difesa per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

Art 3.

Le tabelle n. 1 e 4 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, si intendono sostituite, ai fini dell'applicazione agli ufficiali della Guardia di finanza delle disposizioni di legge che vi fanno riferimento, dalle tabelle n. I e 2 allegate alla presente legge.

Il periodo di tempo trascorso nella carica di Capo di Stato Maggiore del comando generale della Guardia di finanza e' valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento.

Art 4.

Esprimono giudizi sull'avanzamento: la Commissione superiore di avanzamento e la Commissione ordinaria d'avanzamento.

La Commissione superiore di avanzamento e' composta dal generale di corpo d'armata comandante generale, che la presiede, e dai generali di divisione della Guardia di finanza.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore. Essa e' composta dal generale di corpo d'armata comandante generale, che la presiede, dal generale di divisione comandante in seconda e dai generali comandanti di zona, delle scuole e dell'accademia.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95

Art 5.

Sono ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento di un vantaggio di carriera i capitani che ne facciano domanda, purche':

siano compresi nella prima meta' dell'organico del proprio grado, al 1 gennaio dell'anno in cui e' presentata la domanda;

abbiano compiuto alla data anzidetta, il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento dalla tabella n. I allegata alla presente legge;

ne siano giudicati meritevoli per spiccate qualita' complessive e per eccellenti precedenti di carriera.

Sulla domanda esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di corpo, e decide la Commissione ordinaria d'avanzamento. I capitani che superino gli esami sono dispensati dall'obbligo di frequentare il corso superiore d'istituto.

Art 5.

((I maggiori ed i capitani sono ammessi a frequentare il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito dal Ministro per le finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un esame e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso. Possono essere ammessi all'esame i maggiori ed i capitani che ne facciano domanda.

I capitani devono aver compiuto, alla data in cui vengono indetti gli esami, il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge e devono essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico del grado.

Sulle domande di ammissione agli esami di cui sopra esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la commissione ordinaria di avanzamento, tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali.

I capitani ammessi al corso superiore di polizia tributaria sono dispensati dall'obbligo della frequenza del corso superiore d'istituto; essi possono essere valutati per l'avanzamento anche se non abbiano frequentato detto corso.

Gli esami previsti dal presente articolo vengono indetti annualmente, alla data del 1 gennaio, con decreti del Ministro per le finanze)).

Art 5.

((1. I tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani del ruolo normale che ne facciano domanda sono ammessi a frequentare il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito con decreto del Ministro delle finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un concorso per titoli ed esami e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso.

  1. La partecipazione al concorso di cui al comma 1 non e' ammessa per piu' di due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo del limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con un punteggio non inferiore a 26/30.

  2. Sulle domande di ammissione al concorso esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la commissione ordinaria di avanzamento, tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali.

  3. I tenenti colonnelli, alla data in cui viene indetto il concorso, devono essere compresi nell'ultimo terzo dell'organico di grado. I capitani, alla data in cui viene indetto il concorso, devono avere compiuto il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento al grado superiore ed essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico di grado.

  4. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale mediante il perfezionamento ed il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di particolare rilievo in campo operativo e presso gli organi di alta direzione del Corpo, nonche' di funzioni di comando di elevato impegno.

  5. Le modalita' di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3. della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  6. Il concorso di cui al comma 1 e' indetto alla data del 1 gennaio, con decreto del Ministro delle finanze.

  7. Alla valutazione dei titoli e delle prove di esame provvede apposita commissione presieduta dal comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza. La stessa si articola in due sottocommissioni per la valutazione dei titoli e delle prove di esame ed e' nominata annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con il quale viene stabilita altresi' la composizione delle predette sottocommissioni.

  8. Il superamento del corso di cui al comma 1 costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, in aggiunta ai vantaggi di carriera previsti dalla tabella n. 2 allegata alla presente legge)).

Art 5.

((1. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative.

  1. Alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. Alla data di indizione del concorso i tenenti colonnelli devono essere ricompresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado. Sulla...

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