LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600 - Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel Territorio di Trieste

Coming into Force19 Gennaio 1961
Enactment Date22 Dicembre 1960
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/01/04/060U1600/CONSOLIDATED/19800712
Published date04 Gennaio 1961
Official Gazette PublicationGU n.3 del 04-01-1961
TITOLO I PERSONALE CIVILE
Capo I Personale civile non di ruolo assunto con mansioni impiegatizie o salariali presso gli uffici delle Amministrazioni statali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art 1.

I benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1954, n. 961, sono estesi agli impiegati civili non di ruolo in possesso dei prescritti requisiti, che siano stati assunti dopo il 1 maggio 1948 ed anteriormente al 26 ottobre 1954 a seguito di provvedimento della Amministrazione militare anglo-americana negli uffici delle Amministrazioni statali esistenti nel Territorio di Trieste e che si trovino attualmente in servizio negli uffici stessi.

Gli impiegati che, ai sensi del precedente comma, hanno titolo all'inquadramento nei ruoli aggiunti istituiti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, debbono presentare, a pena, di decadenza, domanda documentata nel termine di sessanta giorni dal compimento dell'anzianita' di servizio stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o, qualora l'anzianita' stessa, sia gia' compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre sessanta giorni da tale data.

La sistemazione contesa dai precedenti commi non puo' comunque avere decorrenza da data anteriore al 26 ottobre 1954, ed il periodo compreso tra la data di sistemazione ed il 1 luglio 1956 e' considerato come anzianita' di ruolo speciale transitorio.

Art 2.

Al personale salariato assunto con provvedimento della, Amministrazione militare anglo-americana presso le Amministrazioni statali esistenti nel Territorio di Trieste, e tuttora in servizio, si applicano, con decorrenza non anteriore al 26 ottobre 1954, le disposizioni relative ai salariati dello Stato.

Capo II Personale civile assunto con mansioni impiegatizie o salariali alle dirette dipendenze dell'Amministrazione anglo-americana nel Territorio di Trieste
Art 3.

E' istituito un "ruolo speciale ad esaurimento" tenuto dal Ministero del tesoro, nel quale sono inquadrati i cittadini italiani attualmente in servizio alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, come impiegati o come salariati gia' assunti alle dirette dipendenze dell'Amministrazione anglo-americana nella Venezia Giulia e nel Territorio stesso, compresi i dipendenti in servizio ininterrotto dal 25 ottobre 1954, della Sezione lavori aiuto-disoccupati del Dipartimento dei lavori pubblici (S.E.L.A.D.) e del Centro addestramento maestranze (C.A.M.).

Tale personale e' inquadrato nelle qualifiche o categorie di detto ruolo secondo le tabelle A e B allegate alla presente legge.

Al personale inquadrato nel "ruolo speciale" sono estese, in quanto applicabili e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni relative allo stato giuridico al trattamento economico e di quiescenza del personale civile di ruolo dello Stato.

Art 4.

Sul formale inquadramento delibera, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato, che la presiede, da un funzionario in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario del Ministero dell'interno e da un funzionario del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) con qualifica non inferiore a direttore di divisione, nonche' da un funzionario designato dal Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste. Per ciascun componente e' nominato un supplente.

Alla Commissione e' addetto uno speciale ufficio di segreteria, presso il quale potranno essere comandati funzionari di altre Amministrazioni.

L'assegnazione del personale alle singole Amministrazioni, anche con ordinamento autonomo, nell'ambito del Territorio di Trieste, e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le Amministrazioni interessate.

I provvedimenti della Commissione sono definitivi.

Art 5.

Il personale inquadrato ai sensi dei precedenti articoli potra' essere trasferito ad uffici dipendenti da Amministrazioni diverse da quella di assegnazione, sempre nell'ambito del Territorio di Trieste, previa intesa fra le Amministrazioni o - a richiesta dell'interessato - anche fuori di detto Territorio. Lo stesso personale potra' essere inoltre comandato presso il Commissariato generale del Governo.

Art 5.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 11 LUGLIO 1980, N. 312

Art 6.

Al personale inquadrato nel "ruolo speciale ad esaurimento" e' attribuita, con effetto dalla data di inquadramento, la retribuzione corrispondente al coefficiente o alla qualifica assegnata in applicazione delle tabelle A e B, tenendo conto della anzianita' di servizio per la determinazione degli aumenti periodici maturati dall'ultima promozione conseguita.

Qualora la retribuzione risulti inferiore agli assegni complessivamente percepiti alla data dell'inquadramento, anche se non conglobati, e' concesso, fino alla concorrenza della differenza tra gli emolumenti considerati, un assegno personale non riassorbibile negli aumenti periodici dello stipendio e dell'aggiunta di famiglia.

Art 6.

Al personale inquadrato nel "ruolo speciale ad esaurimento" e' attribuita, con effetto dalla data di inquadramento, la retribuzione corrispondente al coefficiente o alla qualifica assegnata in applicazione delle tabelle A e B, tenendo conto della anzianita' di servizio per la determinazione degli aumenti periodici maturati dall'ultima promozione conseguita.

Qualora la retribuzione risulti inferiore agli assegni complessivamente percepiti alla data dell'inquadramento, anche se non conglobati, e' concesso, fino alla concorrenza della differenza tra gli emolumenti considerati, un assegno personale non riassorbibile negli aumenti periodici dello stipendio e dell'aggiunta di famiglia. 3

Art 7.

Il servizio prestato dalla data di assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione militare anglo-americana nella Venezia Giulia e nel Territorio di Trieste, e' riscattabile, ai fini del trattamento di quiescenza, con le modalita' ed alle condizioni previste dall'articolo 9, comma primo e terzo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Lo stesso personale ha facolta' di optare, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di assegnazione, per il trattamento previdenziale in atto.

Il servizio prestato dalla data del 26 ottobre 1954 alle dipendenze del Commissariato generale del Governo del Territorio di Trieste, e' equiparato al servizio di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato, salvi gli effetti derivanti dall'esercizio del diritto di opzione per quanto attiene ai trattamento previdenziale.

Art 8.

Gli impiegati del "ruolo speciale" sono trattenuti in servizio fino al compimento del 65° anno di eta' o del 40° anno di servizio.

I salariati inquadrati nel "ruolo speciale" sono trattenuti in servizio sino al compimento del 65° anno di eta' se uomini e del 60° anno di eta' se donne.

I dipendenti che alla scadenza dei termini predetti non abbiano ancora maturato il diritto al trattamento di quiescenza fruiscono di una anzianita' convenzionale ragguagliata ai periodo necessario per il conseguimento di tale diritto, fino ad un massimo di 5 anni.

Art 9.

Il personale investito di funzioni giudiziarie dalla Amministrazione militare anglo-americana, cessa dalle funzioni medesime e sara' utilizzato per altre funzioni.

Si applicano ad esso le disposizioni di cui al presente capo.

Ai fini dell'assegnazione del coefficiente di retribuzione detto personale e' equiparato al personale civile appartenente alla "super-categoria".

Art 10.

Al personale inquadrato nel "ruolo speciale" si applicano le...

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