DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 16 - Ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato

Coming into Force02 Febbraio 1956
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Enactment Date11 Gennaio 1956
Published date18 Gennaio 1956
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/01/18/056U0016/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.14 del 18-01-1956
TITOLO I CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE E AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
CAPO I Classificazione
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1. (Distinzione delle carriere)

Le carriere degli impiegati civili, amministrativi e tecnici, delle Amministrazioni dello Stato sono distinte come segue:

carriere direttive;

carriere di concetto;

carriere esecutive;

carriere del personale ausiliario.

Le singole carriere e le relative qualifiche sono stabilite per ciascuna Amministrazione nei quadri annessi al presente decreto.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

CAPO II Ammissione agli impieghi
Art 2.

(Requisiti generali)

Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Gli ordinamenti delle singole Amministrazioni possono, tuttavia, ridurre il limite superiore. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di eta' o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra;

3) buona condotta;

4) idoneita' fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole Amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti.

Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera e' stabilito dalle norme seguenti.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

(Concorsi di ammissione)

Ferme restando le norme per le nomine di competenza, del Consiglio dei Ministri, l'assunzione agli impieghi e' effettuata mediante pubblico concorso per esami ai gradi iniziali.

L'Amministrazione stabilisce di volta in volta il numero dei posti disponibili nel ruolo da mettere a concorso nei gradi iniziali, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze del servizio.

E' in facolta' dell'Amministrazione mettere a concorso, oltre i posti gia' disponibili alla data del bando, anche quelli che si faranno vacanti nei gradi superiori, in dipendenza di collocamento a riposo di ufficio, nel semestre successivo al bando. Le nomine a tali posti in eccedenza saranno conferite al verificarsi di ciascuna, vacanza.

Il concorso e' indetto con decreto del Ministro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

Il termine per la presentazione delle domande non puo' essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 4.

(Esclusione dal concorso)

L'esclusione dal concorso puo' essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 5.

(Riserva dei posti)

Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive, e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Salvo quanto disposto dall'art. 66 i titoli che danno luogo a...

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