Art
2.
(Requisiti generali)
Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana;
2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Gli ordinamenti delle singole Amministrazioni possono, tuttavia, ridurre il limite superiore. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di eta' o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra;
3) buona condotta;
4) idoneita' fisica all'impiego.
L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole Amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti.
Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera e' stabilito dalle norme seguenti.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.
Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art
3.
(Concorsi di ammissione)
Ferme restando le norme per le nomine di competenza, del Consiglio dei Ministri, l'assunzione agli impieghi e' effettuata mediante pubblico concorso per esami ai gradi iniziali.
L'Amministrazione stabilisce di volta in volta il numero dei posti disponibili nel ruolo da mettere a concorso nei gradi iniziali, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze del servizio.
E' in facolta' dell'Amministrazione mettere a concorso, oltre i posti gia' disponibili alla data del bando, anche quelli che si faranno vacanti nei gradi superiori, in dipendenza di collocamento a riposo di ufficio, nel semestre successivo al bando. Le nomine a tali posti in eccedenza saranno conferite al verificarsi di ciascuna, vacanza.
Il concorso e' indetto con decreto del Ministro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Il termine per la presentazione delle domande non puo' essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
Art
3.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art
4.
(Esclusione dal concorso)
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro.
Art
4.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art
5.
(Riserva dei posti)
Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive, e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso.
Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
Salvo quanto disposto dall'art. 66 i titoli che danno luogo a...