LEGGE 20 dicembre 1954, n. 1181 - Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato

Coming into Force11 Gennaio 1955
Enactment Date20 Dicembre 1954
Published date27 Dicembre 1954
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1954/12/27/054U1181/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.296 del 27-12-1954
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti, aventi valore di legge ordinaria, disciplinanti il nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato, con l'osservanza dei principi della Costituzione e dei criteri direttivi stabiliti nell'articolo seguente.

Art 2.

Salvo quanto previsto nei successivi articoli 7, 8, 9 e 10 il nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato dovra' prevedere:

1) il riordinamento delle carriere, distinguendole, in base alla natura ed alla importanza dei compiti ed ai requisiti richiesti per disimpegnarli, in:

  1. carriere direttive;

  2. carriere di concetto;

  3. carriere esecutive;

  4. carriere del personale ausiliario.

2) la organizzazione dei gradi o qualifiche, con la adozione del criterio che a ciascun grado o qualifica corrispondano diverse funzioni o responsabilita';

3) la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Consiglio superiore della pubblica Amministrazione, al quale spetta il coordinamento delle attivita' aventi per oggetto il complesso delle questioni comuni a tutti i rami dell'Amministrazione in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi e di ordinamento del personale;

4) l'accesso agli impieghi nei gradi o nelle qualifiche iniziali delle pubbliche Amministrazioni mediante concorso che, fatta eccezione per il personale ausiliario, deve essere per esami;

5) la determinazione del titolo di studio per l'accesso al grado o qualifica iniziale delle singole carriere e la fissazione dei casi in cui, con idonee modalita' e garanzie, e sempre previo esame, puo' essere consentito agli impiegati il passaggio da carriera a carriera;

6) le modalita' per il passaggio di impiegati dall'una all'altra Amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio superiore della pubblica Amministrazione;

7) la determinazione delle attribuzioni degli impiegati dei vari gradi o qualifiche, nonche' della loro responsabilita' per l'esercizio delle funzioni sia proprie che delegate;

8) ferme restando le norme in vigore per le nomine di competenza del Consiglio dei Ministri, l'accesso ai gradi superiori delle carriere per promozione, in base ad obiettivi criteri di valutazione dei requisiti e delle attitudini professionali, da effettuarsi mediante concorso per titoli, per esami o per titoli ed esami, ovvero mediante scrutinio di merito comparativo, salvo per il personale ausiliario, le cui promozioni dovranno conferirsi mediante scrutinio di merito assoluto o a scelta;

9) l'istituzione di idonei corsi per la formazione del personale di prima nomina nonche' per il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del personale gia' in servizio, la frequenza dei quali puo' essere richiesta per la promozione al grado o alla qualifica superiore ed il cui risultato favorevole costituisce a tal fine titolo di merito;

10) la concessione agli impiegati, che abbiano dato prova di particolare rendimento in servizio e di spiccata attitudine agli studi di facilitazioni per il compimento di corsi di studio diretti al conseguimento di un titolo superiore, con le modalita' da determinarsi, eventualmente anno per anno, dalle singole Amministrazioni;

11) la progressione periodica del trattamento economico mediante scatti, in base all'anzianita' senza demerito con anticipazione in base al merito, non riassorbibili e non limitati ne' nel numero ne' dalla misura della retribuzione del grado o della qualifica superiore, con avvertenza che, all'atto della promozione al grado o alla categoria superiore, deve essere corrisposta la retribuzione di scatto immediatamente piu' elevata rispetto a quella spettante al momento dell'avanzamento;

12) la regolamentazione della concessione dal 1 gennaio 1954 di un assegno integrativo netto mensile non pensionabile di almeno 5000 lire e del conglobamento, in parte a far tempo dal 1 luglio 1955 e per intero dal 1 luglio 1956, degli attuali assegni fissi in base al criterio di una retribuzione fondamentale unica, salvi gli assegni per carichi di famiglia, per servizi o funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario, e la formazione di una tabella unica di classificazione delle retribuzioni;

13) la regolamentazione della concessione dal 1 gennaio 1954 al 30 giugno 1956, a favore dei titolari di pensioni ordinarie, di un assegno integrativo temporaneo pari al sedici per cento della pensione netta e la disciplina del nuovo trattamento di quiescenza da accordarsi dal 1 luglio 1956, con fissazione dell'aliquota della retribuzione fondamentale unica da...

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