LEGGE 5 agosto 1962, n. 1209 - Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza

Coming into Force05 Settembre 1962
Published date21 Agosto 1962
Enactment Date05 Agosto 1962
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1962/08/21/062U1209/CONSOLIDATED/19720316
Official Gazette PublicationGU n.210 del 21-08-1962
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

E' istituito un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.

Nel predetto ruolo sono trasferiti, formando altrettante vacanze nel ruolo di provenienza, con l'anzianita' acquisita, i capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza tratti mediante reclutamento straordinario dagli ufficiali di complemento del Corpo per effetto della legge 21 dicembre 1948, n. 1579.

Art 2.

Lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio di cui al precedente articolo 1 sono regolati dalle norme vigenti per gli ufficiali degli altri ruoli della Guardia di finanza, con le varianti di cui agli articoli seguenti.

Art 3.

L'avanzamento degli ufficiali del ruolo transitorio ha luogo ad anzianita' e sino al grado di tenente colonnello.

Art 3.

L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianita' sino al grado di tenente colonnello e a scelta al grado di colonnello, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Art 4.

L'ufficiale del ruolo transitorio, per essere valutato per l'avanzamento, deve trovarsi compreso nell'aliquota di ruolo stabilita annualmente dal Ministro per le finanze.

Nella predetta aliquota e' incluso l'ufficiale che abbia compiuto il periodo minimo di comando di cui alla tabella allegata alla presente legge e che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della valutazione, raggiungera' l'anzianita' di grado prevista dalla tabella stessa.

Art 5.

L'ufficiale del ruolo speciale transitorio e' promosso in soprannumero agli organici del grado del ruolo ordinario secondo l'ordine d'iscrizione del quadro di avanzamento, con anzianita' dalla data di compimento del periodo di permanenza nel grado di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Art 6.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sara' fronteggiato con i normali stanziamenti del bilancio del Ministero delle finanze, con imputazione ai capitoli...

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