LEGGE 10 maggio 1983, n. 212 - Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza

Coming into Force07 Giugno 1983
Enactment Date10 Maggio 1983
Published date23 Maggio 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/05/23/083U0212/CONSOLIDATED/20170622
Official Gazette PublicationGU n.139 del 23-05-1983 - Suppl. Ordinario
TITOLO I RUOLI ORGANICI E PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1.

Le consistenze massime degli organici dei sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, ivi compresi i vicebrigadieri, sono stabilite nelle seguenti unita':

  1. Esercito:

    ruolo dell'Arma dei carabinieri: 22.000;

    ruolo unico delle Armi e dei Corpi: 27.700;

  2. Marina: Corpo equipaggi militari marittimi: 16.500;

  3. Aeronautica:

    ruolo naviganti: 500;

    ruolo specialisti: 34.400;

  4. Guardia di finanza: le unita' stabilite per il totale degli organici dalla legge 2 dicembre 1980, n. 794, e successive modificazioni.

    Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e, per i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, le disposizioni contenute nelle leggi 22 dicembre 1960, n. 1600, e 21 dicembre 1977, n. 932, e successive modificazioni.

    I sottufficiali di cui ai precedenti commi continuano ad essere iscritti nei rispettivi ruoli distinti per gradi e, per la Marina, anche per categorie e specialita' secondo quanto stabilito nel testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

    Ferme restando le consistenze massime degli organici di cui al primo comma, con decreti del Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente determinati, in relazione alle promozioni da conferire ai sottufficiali che nell'anno maturino le condizioni previste, ai fini dell'avanzamento, dalla presente legge, i contingenti massimi dei vari gradi di ciascun ruolo. Dei decreti emanati e' data comunicazione al Parlamento entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale sono determinati i contingenti dei vari gradi.

    Con riferimento alle consistenze massime di cui al primo comma, l'amministrazione della difesa predispone ed aggiorna ogni anno la programmazione decennale delle immissioni annuali nel servizio permanente dei sergenti in ferma volontaria o in rafferma, in rapporto alla situazione dei ruoli e alle esigenze funzionali di ciascuna Forza armata.

    Le eventuali variazioni in eccesso o in difetto rispetto alla media degli esodi riferita alla situazione dei ruoli dovranno essere assorbite rispettivamente ed uniformemente nel corso del periodo cui si riferisce la programmazione.

    La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, del Corpo equipaggi militari marittimi e dell'Aeronautica militare in ferma volontaria o in rafferma, fissata per ciascun anno con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato in base alla legge 10 giugno 1964, n. 447, e' riferita alla suddetta programmazione decennale del personale militare. I relativi dati aggiornati sono comunicati annualmente al Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1.

((1. Ferme restando le consistenze massime degli organici degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di Finanza, con provvedimento del Comandante Generale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono annualmente determinati i contingenti massimi di ciascun ruolo in relazione alle promozioni da conferire agli ispettori e ai sovrintendenti che nell'anno maturino le condizioni previste ai fini dell'avanzamento dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dall'articolo 1056, commi 2, 3 e 4 del codice dell'ordinamento militare e dalla presente legge. Del decreto emanato e' data comunicazione al Parlamento entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale sono determinati i contingenti massimi dei ruoli ispettori e sovrintendenti.

  1. Gli ispettori e i sovrintendenti di cui al comma 1 continuano a essere iscritti nei rispettivi ruoli distinti per gradi.))

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95

Art 2.

ART. 2.

Il numero dei graduati e militari di truppa, volontari raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, stabilito nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno di entrata in vigore della presente legge, e' diminuito di complessive 2.800 unita' a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della legge stessa.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

ART. 3.

L'articolo 3 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e' sostituito dal seguente:

"ART. 3. - I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza si distinguono in:

sottufficiali in ferma volontaria o rafferma;

sottufficiali in servizio permanente;

sottufficiali in congedo;

sottufficiali in congedo assoluto.

I sottufficiali in congedo sono ripartiti nelle seguenti categorie:

sottoufficiali dell'ausiliaria;

sottufficiali di complemento;

sottoufficiali della riserva".

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66

TITOLO II RECLUTAMENTO
CAPO I SOTTUFFICIALI IN FERMA VOLONTARIA O RAFFERMA
Art 4.

ART. 4.

In rapporto alle consistenze massime degli organici dei sottufficiali delle tre Forze armate previste dall'articolo 1, il Ministro della difesa ha facolta' di indire uno o piu' bandi annuali per l'arruolamento volontario di sottufficiali nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica con ferma di tre anni e sei mesi.

Art 4.

ART. 4. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 196.

Art 4.

IL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

Art 5.

ART. 5.

Possono partecipare all'arruolamento di cui al precedente articolo i giovani che:

1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) non siano incorsi:

- in condanne per delitti;

- nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per i motivi indicati al n. 2), lettere a), c) e d), e n. 3) del successivo articolo 9;

3) abbiano tenuto buona condotta;

4) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;

5) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potesta' o la tutela.

Non occorre consenso per coloro che siano, gia' alle armi, ovvero abbiano gia' concorso alla leva e siano stati arruolati;

6) siano riconosciuti in possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato e agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione;

7) compiano il 17° anno di eta' e non abbiano superato il 24° nell'anno in cui viene effettuato l'arruolamento. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;

8) siano in possesso del titolo di studio conferito dalla scuola dell'obbligo, fermo quanto previsto dalla legge 25 febbraio 1971, n. 124.

Art 5.

ART. 5. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 196.

Art 5.

ART. 5. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 196. 13

Art 5.
...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT