Art
1.
Per elevare la capacita' operativa della guardia di finanza ai fini della lotta all'evasione fiscale, con la presente legge:
sono stabiliti i nuovi organici del personale del Corpo come indicato nell'articolo 2;
e' autorizzato il Ministro delle finanze ad effettuare la spesa straordinaria di lire 120 miliardi, per il periodo dal 1980 al 1984, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, per la realizzazione di un programma relativo all'addestramento del personale ed alle attrezzature didattiche, all'adeguamento delle infrastrutture addestrative, al potenziamento delle trasmissioni e dell'informatica, nonche' ad altre esigenze connesse con gli incrementi organici. Per gli anni 1981 e successivi la somma da iscrivere in bilancio sara' determinata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.
Art
2.
Gli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza sono stabiliti in conformita' delle allegate tabelle n. 1 e n. 2.
La tabella n. 1 allegata alla presente legge sostituisce la tabella allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159.
Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno realizzati in cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 1981, secondo le progressioni e le procedure stabilite, per ciascun grado, rispettivamente dalle allegate tabelle n. 3 e n. 4.
L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della guardia di finanza, previsto dalla legge 29 maggio 1967, n. 380, e' fissato in 400 unita'.
Art
3.
Il programma da attuare con il finanziamento straordinario previsto dal precedente articolo 1 comprende:
l'effettuazione di attivita' addestrative di qualificazione del personale, con relativa corresponsione delle indennita' ai partecipanti e dei compensi agli insegnanti, nonche' la realizzazione di strutture ed attrezzature didattiche;
l'acquisto, la costruzione e la locazione di immobili per reparti d'istruzione della guardia di finanza, nonche' la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione degli immobili demaniali sedi dei predetti reparti;
l'adeguamento ed il rinnovamento del sistema delle trasmissioni e l'acquisizione di apparati per la elaborazione automatica dei dati nonche' il relativo adeguamento delle infrastrutture tecniche;
l'acquisizione del vestiario, dell'equipaggiamento, dell'armamento e dei materiali di casermaggio, necessaria in relazione all'aumento degli organici del personale.
Art
4.
Il Ministro delle finanze approva i piani di attuazione del programma...