LEGGE 10 giugno 1964, n. 447 - Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e del l'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate

Coming into Force17 Luglio 1964
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1964/07/02/064U0447/CONSOLIDATED/20101215
Published date02 Luglio 1964
Enactment Date10 Giugno 1964
Official Gazette PublicationGU n.160 del 02-07-1964
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il limite minimo di eta' per l'arruolamento volontario nell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), nella Marina e nell'Aeronautica e' stabilito in anni sedici.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Al termine delle ferme e rafferme speciali previste dagli ordinamenti in vigore per ciascuna forza armata, i militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica possono restare in servizio volontario mediante successive rafferme biennali fino all'eta' di 53 anni. Per la concessione di dette rafferme continuano ad applicarsi le norme in vigore per ciascuna forza armata.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Dopo aver compiuto almeno nove anni di servizio nella posizione di ferma o rafferma, i sergenti volontari sono valutati per l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore e, se idonei, conseguono la promozione nei limiti del 20 per cento della forza organica determinata ai sensi dei successivi articoli 9 e 27, ultimo comma, e 18, penultimo capoverso, restando nelle predette posizioni.

I sergenti giudicati non idonei sono prosciolti dalla rafferma in corso e collocati in congedo.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

Ai sottufficiali in servizio permanente ed ai militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica puo' essere concessa l'autorizzazione a contrarre matrimonio, con le modalita' previste dalle norme in vigore, al compimento del venticinquesimo anno di eta'.

Tale autorizzazione e' da ritenere valida anche nei casi di nomina a ufficiale, di passaggio in servizio permanente effettivo e di commutazione di ferma.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.

Il servizio prestato in ferma o rafferma dai militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica e' utile ai fini di pensione.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 6.

In favore dei militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e dell'Aeronautica, che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianita' di servizio, si provvede all'atto dello invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato alla costrizione a cura dell'Amministrazione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo dei contributi a carico del militare e' trattenuto sul premio di congedamento spettante; la parte eventualmente eccedente rimane a carico dello Stato.

Qualora il personale di cui al comma precedente assuma successivamente servizio di ruolo presso un'Amministrazione statale, si procede all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale e' tenuto a rimborsare, senza interesse, l'ammontare dei suddetti contributi, salvo che l'interessato rinunci al computo ai fini della pensione statale del servizio militare cui si riferiscono i contributi stessi.

Nel caso in cui, prima dell'assunzione in servizio di ruolo, sia stata conseguita pensione di invalidita', lo interessato per ottenere il computo del servizio militare ai fini della pensione statale deve rinunciare alla pensione di invalidita' e rifondere all'Istituto nazionale per la previdenza sociale le rate riscosse, senza interesse.

Per i volontari della Marina militare restano ferme le disposizioni in vigore per la iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza marinara, salvo che questa rimborsera' all'erario i contributi per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti versati dall'Amministrazione militare marittima a favore dei sottufficiali volontari raffermati che abbiano conseguito il diritto a pensione normale per anzianita' di servizio.

Art 6.

In favore dei militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e dell'Aeronautica che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianita' di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato alla costituzione, a cura e spese dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

Qualora il personale di cui al comma precedente assuma successivamente servizio di ruolo presso un'Amministrazione statale, si procede all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale e' tenuto a rimborsare, senza interesse, l'ammontare dei suddetti contributi, salvo che l'interessato rinunci al computo ai fini della pensione statale del servizio militare cui si riferiscono i contributi stessi.

Nel caso in cui, prima dell'assunzione in servizio di ruolo, sia stata conseguita pensione di invalidita', lo interessato per ottenere il computo del servizio militare ai fini della pensione statale deve rinunciare alla pensione di invalidita' e rifondere all'Istituto nazionale per la previdenza sociale le rate riscosse, senza interesse.

Per i volontari della Marina militare restano ferme le disposizioni in vigore per la iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza marinara, salvo che questa rimborsera' all'erario i contributi per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti versati dall'Amministrazione militare marittima a favore dei sottufficiali volontari raffermati che abbiano conseguito il diritto a pensione normale per anzianita' di servizio.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 7.

Nei concorsi banditi dal Ministero della difesa per la nomina ad operaio di prima e seconda categoria il 30 per cento dei posti e' riservato ai sottufficiali volontari che alla data del bando siano stati congedati da non oltre due anni dopo aver prestato almeno nove anni di servizio dall'arruolamento volontario.

La riserva dei posti non opera nei riguardi dei sottufficiali cessati dal servizio prima dello scadere della ferma o rafferma per le cause di cui alle lettere b) c), d), f), h) e i) dell'articolo 40 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art 7.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1975, N. 191

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 8.

Alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono apportate le seguenti modificazioni

  1. - Il primo comma dell'articolo 24 e' cosi' sostituito:

    "Il sottufficiale che nei gradi di aiutante di battaglia, di maresciallo dei tre gradi e di capo di 1ª, 2ª e 3ª casse raggiunge l'eta' indicata nella tabella A annessa alla presente legge e' trasferito, ove ne faccia domanda e ne sia riconosciuto meritevole, in un ruolo speciale continuando a rimanere in servizio permanente nello stesso grado rivestito alla data del trasferimento".

  2. - Nel primo comma dell'articolo 27 sono soppresse le parole "rivestendo il grado massimo".

Art 8.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 9.

L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e' cosi' stabilito: aiutanti di battaglia e marescialli maggiori. . . . . . . . . . 3.500 marescialli capi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 marescialli ordinari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 sergenti maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.500

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio e' stabilito in 1.900 unita'.

La forza organica dei sergenti e dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e in rafferma e' determinata annualmente con la legge di bilancio.

Art 9.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 10.

Meta' dell'aumento dei posti di organico per il grado di maresciallo maggiore dell'Esercito e' portato in diminuzione dei soprannumeri esistenti nel grado stesso alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'articolo 7 della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sugli organici dei sottufficiali dell'Esercito.

Per l'assorbimento dei soprannumeri residui restano ferme le disposizioni del citato articolo 7.

Art 10.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 11.

I sergenti di complemento dell'Esercito, oltre i casi previsti dall'articolo 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, possono essere trattenuti o richiamati in servizio a domanda, con vincolo annuale rinnovabile, fino ad un massimo di anni 5, qualora:

  1. abbiano prestato servizio nel grado di sergente con soddisfacente rendimento;

  2. siano celibi o vedovi senza prole.

Non possono essere disposti richiami a domanda, al sensi del precedente comma, di sergenti di complemento collocati in congedo illimitato da oltre due anni per ultimato servizio militare...

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