LEGGE 31 luglio 1954, n. 599 - Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Coming into Force25 Agosto 1954
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1954/08/10/054U0599/CONSOLIDATED/20120312
Enactment Date31 Luglio 1954
Published date10 Agosto 1954
Official Gazette PublicationGU n.181 del 10-08-1954 - Suppl. Ordinario
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Lo stato di sottufficiale e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Lo stato di sottufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 COME MODIFICATO DAL D.LGS 24 FEBBRAIO 2012, N. 20 ]]>

Art 2.

Il sottufficiale, prima di assumere servizio, e' tenuto a prestare giuramento secondo le vigenti disposizioni.

Per il sottufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 COME MODIFICATO DAL D.LGS 24 FEBBRAIO 2012, N. 20

Art 3.

I sottufficiali si distinguono in:

sottufficiali in servizio permanente;

sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma;

sottufficiali in congedo;

sottufficiali in congedo assoluto.

I sottufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: sottufficiali di complemento e sottufficiali della riserva.

Art 3.

((I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza si distinguono in:

sottufficiali in ferma volontaria o rafferma;

sottufficiali in servizio permanente;

sottufficiali in congedo;

sottufficiali in congedo assoluto.

I sottufficiali in congedo sono ripartiti nelle seguenti categorie:

sottoufficiali dell'ausiliaria;

sottufficiali di complemento;

sottoufficiali della riserva.))

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 COME MODIFICATO DAL D.LGS 24 FEBBRAIO 2012, N. 20

Art 4.

Il grado e' conferito secondo le norme contenute nelle leggi di reclutamento e di avanzamento. Il provvedimento relativo e' adottato con determinazione ministeriale per il grado di sergente, con decreto ministeriale per gli altri gradi.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 COME MODIFICATO DAL D.LGS 24 FEBBRAIO 2012, N. 20

Art 5.

L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa.

Per anzianita' assoluta si intende il tempo trascorso dal sottufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge.

Per anzianita' relativa si intende l'ordine di precedenza del sottufficiale fra, i pari grado dello stesso ruolo.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.

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Art 6.

L'anzianita' assoluta e' determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal provvedimento stesso.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo si conserva l'anzianita' posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi.

A parita' di anzianita' assoluta, nei trasferimenti di cui al comma precedente, l'anzianita' relativa e' determinata dall'eta', salvo il caso di sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parita' anche di eta' si raffrontano le anzianita' assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parita' di anzianita'.

Qualora si riscontri parita' anche nell'anzianita' di nomina a sottufficiale e' considerato piu' anziano colui che ha maggior servizio effettivo da sottufficiale.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 6.

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Art 7.

Il sottufficiale in servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianita' quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese, o sospeso dall'impiego per motivi disciplinari, o in aspettativa per motivi privati. Subisce del pari una detrazione di anzianita' il sottufficiale in servizio permanente che sia stato in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio in una o piu' volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

La detrazione di anzianita' consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed e' commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dai sottufficiale, effettuate nei quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni in una, delle situazioni sopraindicate. Per i sottufficiali del grado massimo la detrazione di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni.

Art 7.

Il sottufficiale in servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianita' quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese, o sospeso dall'impiego per motivi disciplinari, o in aspettativa per motivi privati. Subisce del pari una detrazione di anzianita' il sottufficiale in servizio permanente che sia stato in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio in una o piu' volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

La detrazione di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni. 13 14

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 7.

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Art 8.

Il sottufficiale delle categorie in congedo detenuto per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari subisce nel ruolo una detrazione di anzianita' pari alla durata della detenzione o della sospensione.

Art 8.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 8.

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