LEGGE 25 febbraio 1971, n. 124 - Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione di infermiere professionale, organizzazione delle relative scuole e norme transitorie per la formazione del personale di assistenza diretta

Coming into Force18 Aprile 1971
Enactment Date25 Febbraio 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/04/03/071U0124/ORIGINAL
Published date03 Aprile 1971
Official Gazette PublicationGU n.83 del 03-04-1971
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale. Abolizione

dell'internato obbligatorio).

L'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e' esteso ai cittadini di sesso maschile che siano in possesso del prescritto diploma.

Gli enti indicati nell'articolo 130 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, debitamente autorizzati ad istituire scuole-convitto professionali per infermiere possono ammettere allievi di ambo i sessi senza obbligo di internato; sono altresi' esonerati dallo obbligo dell'internato gli allievi delle scuole per vigilatrici d'infanzia e assistenti sanitarie visitatrici.

Le scuole-convitto professionali per infermiere, ordinate secondo il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, assumono la denominazione di scuole per infermieri professionali.

Su domanda degli allievi e tenuto conto delle esigenze di carattere sociale e logistico, il consiglio di amministrazione delle scuole decide sull'ammissione degli aspiranti all'internato in convitto.

Il numero massimo degli allievi da ammettere nelle scuole viene determinato dalle singole regioni, tenendo presenti, di norma, la capacita' dei locali, la disponibilita' dei servizi e le attrezzature didattiche della scuola.

Art 2.

(Requisiti per l'ammissione)

Gli aspiranti all'ammissione alle scuole per infermieri professionali debbono fare domanda nei termini e con le modalita' fissate dal regolamento speciale della scuola.

Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al precedente articolo debbono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, e, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1973-74, anche di un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Devono altresi' aver compiuto il diciassettesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico cui si riferisce la domanda di ammissione.

Art 3.

(Titolo di studio per l'accesso alle scuole per infermiere ed infermieri generici).

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Sono esentati dal possesso di tale titolo, fino all'inizio dello anno scolastico 1973-1974, i candidati che per ragioni di eta' non erano tenuti a frequentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di primo grado, purche' siano in possesso della licenza elementare.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art 4.

(Corsi di qualificazione per dipendenti da enti ospedalieri)

Fino a tutto il 1973 le scuole per infermiere ed infermieri generici, aventi sede presso enti ospedalieri, possono istituire corsi speciali per conseguire il certificato di abilitazione...

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