LEGGE 15 dicembre 1959, n. 1089 - Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza

Coming into Force24 Dicembre 1959
Published date24 Dicembre 1959
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1959/12/24/059U1089/CONSOLIDATED/20181102
Enactment Date15 Dicembre 1959
Official Gazette PublicationGU n.311 del 24-12-1959
DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Agli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nelle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 12 novembre 1955, n. 1137, 3 febbraio 1957, n. 34, 18 febbraio 1958, n. 160 e 27 febbraio 1958, n. 295, con le varianti di cui agli articoli seguenti.

Art 2.

Le attribuzioni devolute, per gli ufficiali dell'Esercito, al Ministro per la difesa ed ai comandanti di Corpo d'armata o ai comandanti militari territoriali dalle leggi indicate nel precedente art. 1, sono rispettivamente conferite, per gli ufficiali della Guardia di finanza, al Ministro per le finanze e al comandante generale del Corpo, salvo i casi in cui la presente legge stabilisca diversamente.

Art 3.

La tabella n. 1 allegata alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e le tabelle n. 1 e n. 4 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, debbono intendersi sostituite, ai fini dell'applicazione agli ufficiali della Guardia di finanza delle disposizioni delle leggi anzidette che vi fanno riferimento, dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate alla presente legge.

TITOLO I STATO DEGLI UFFICIALI
Capo I Ufficiali in congedo
Art 4.

Il divieto posto dal secondo comma dell'art. 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113, s'intende riferito, per l'ufficiale in ausiliaria della Guardia di finanza, allo esercizio di qualsiasi attivita' presso imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione finanziaria.

Capo II Disciplina
Art 5.

Il Consiglio di disciplina per gli ufficiali della Guardia di finanza si compone di ufficiali del Corpo di grado superiore a quello rivestito dal giudicando, o anche di sola anzianita' superiore se trattasi di ufficiale generale.

Il Consiglio di disciplina per i generali di brigata e per i colonnelli del Corpo e' presieduto da un generale di divisione.

In caso d'indisponibilita' di ufficiali del Corpo, sono chiamati a far parte del Consiglio di disciplina per i generali e i colonnelli della Guardia di finanza, ufficiali generali in servizio permanente dell'Esercito.

Art 5.

Il Consiglio di disciplina per gli ufficiali della Guardia di finanza si compone di ufficiali in servizio permanente del Corpo di grado superiore a quello rivestito dal giudicando, o anche di sola anzianita' superiore se trattasi di ufficiale generale.

2. Il presidente del consiglio di disciplina non puo' essere di grado inferiore a generale di divisione qualora il giudicando sia un colonnello ovvero a generale di corpo di armata quando l'ufficiale deferito sia un generale.

3. In caso di indisponibilita' di ufficiali in servizio permanente del Corpo, sono chiamati a far parte del consiglio di disciplina, per i generali e i colonnelli, ufficiali generali della Guardia di finanza appartenenti all'ausiliaria o alla riserva ovvero, in caso di indisponibilita' anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente in servizio permanente delle altre Forze armate.

Art 6.

Quando vi e' corresponsabilita' fra ufficiali della Guardia di finanza e ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, oppure connessione tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di sottoporre gli ufficiali ad inchiesta formale spetta al Ministro per la difesa.

In tal caso concorrono a formare il Consiglio di disciplina ufficiali della Guardia di finanza, con l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 82 della legge 10 aprile 1954, n. 113. Essi sono designati dal Ministro per le finanze o dal comandante generale, a seconda del grado rivestito dal giudicando, ai sensi dell'art. 79 della legge anzidetta.

Se i giudicandi sono piu' di tre ed appartengono allo Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e alla Guardia di finanza, sono tratti due membri dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno, elevato in grado o meno anziano e un membro da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente.

TITOLO II AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
Capo I Autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento
Art 7.

Esprimono giudizi sull'avanzamento: la Commissione superiore d'avanzamento e la Commissione ordinaria d'avanzamento.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento dei generali di brigata. Essa e' composta dal generale di Corpo d'armata comandante generale che la presiede, e dai generali di divisione della Guardia di finanza. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di tutti i componenti.

La Commissione ordinaria d'avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a colonnello. Essa e' composta dal generale di Corpo d'armata comandante generale, che la presiede, dai generali di divisione e di brigata della Guardia di finanza.

Art 7.

((Esprimono giudizi sull'avanzamento: la Commissione superiore d'avanzamento e la Commissione ordinaria d'avanzamento.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata. Essa e' composta del generale di Corpo d'armata comandante generale, che la presiede, e dei generali di divisione della Guardia di finanza. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di tutti i componenti.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore. Essa e' composta del generale di Corpo di armata comandante generale, che la presiede, del generale di divisione comandante in 2ª e di quattro ufficiali generali o colonnelli della Guardia di finanza designati dal Ministro su proposta del comandante generale)).

Capo II Valutazione per l'avanzamento
Art 8.

Il punto di merito di cui al secondo comma dello art. 25 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

  1. qualita' morali, di carattere e fisiche;

  2. doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;

  3. qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo agli incarichi assolti; d) esercizio del comando, benemerenze di servizio e di guerra.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale cosi' ottenuto e' diviso per quattro, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di brigata, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c) e d), considerati nel loro insieme: la somma dei punti cosi' assegnati e' divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito allo ufficiale dalla Commissione.

Capo III Disposizioni relative alla valutazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo
Art 9.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha, luogo a scelta, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo comprendono, oltre gli ufficiali gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, un numero di ufficiali, non ancora valutati, a partire dal primo di essi, pari al triplo delle vacanze prevedibili, se si tratta di generali, colonnelli e tenenti colonnelli, o al doppio delle vacanze prevedibili, se si tratta di capitani.

Qualora nel corso dell'anno di validita' di un quadro di avanzamento si verifichino vacanze in numero superiore a quello previsto, il Ministro ha facolta' di disporre che sia valutato per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta un ulteriore numero di ufficiali per la formazione di quadri suppletivi. Tuttavia, nei casi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, finche' vi sono ufficiali gia', valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, il Ministro procede alla formazione di quadri...

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