LEGGE 25 maggio 1989, n. 190 - Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonche' sulla durata in carica del Comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio

Coming into Force28 Maggio 1989
Enactment Date25 Maggio 1989
Published date27 Maggio 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/05/27/089G0255/CONSOLIDATED/20100603
Official Gazette PublicationGU n.122 del 27-05-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. E' istituito il ruolo speciale degli ufficiali della Guardia di finanza, i cui organici sono stabiliti in conformita' alla tabella 1 allegata alla presente legge.

  2. Gli ufficiali del ruolo speciale sono impiegati nei servizi aereo e navale della Guardia di finanza. In caso di perdita della specializzazione o per motivate esigenze di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi e logistici attinenti ai citati servizi.

Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2001, n. 69

Art 2.
  1. Gli ufficiali del ruolo speciale sono tratti, mediante separati concorsi per titoli ed esami, dai:

    1. giovani, di eta' non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni venticinque, in possesso del diploma di scuola media di secondo grado;

    2. sottufficiali della Guardia di finanza, di eta' non superiore ad anni ventotto in servizio permanente, in possesso di licenza di istruzione secondaria di secondo grado e delle specializzazioni e qualificazioni previste per i sottufficiali del servizio aereo e navale della Guardia di finanza.

  2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti con decreti del Ministro delle finanze, nei quali sono indicati:

    1. il numero dei posti messi a concorso divisi per specializzazione;

    2. il termine per la presentazione delle domande di ammissione e dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti;

    3. la composizione delle commissioni giudicatrici, le quali sono nominate con decreto del Ministro delle finanze;

    4. i punteggi da attribuire ai titoli ed alle prove d'esame;

    5. le modalita' di svolgimento del concorso e quelle di formazione delle graduatorie;

    6. i programmi delle prove d'esame.

  3. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso non puo' superare il 10 per cento dell'organico del ruolo speciale.

  4. Per partecipare ai concorsi di cui al comma 1, lettera a), i candidati non devono essere stati dimessi da una delle accademie o scuole militari per ragioni morali o disciplinari o per inettitudine alla vita militare.

  5. Ai concorsi di cui al comma 1, lettera b), non possono partecipare i sottufficiali che abbiano riportato nella loro carriera un giudizio di "inferiore alla media" o "insufficiente" o giudizi equivalenti.

  6. I candidati ai concorsi di cui al comma 1 sono sottoposti all'accertamento dell'attitudine psico-fisica al servizio incondizionato nella Guardia di finanza come ufficiale del ruolo di cui al comma 1 dell'articolo 1.

  7. I titoli da valutare sono i seguenti:

    1. possesso del diploma di Istituto tecnico nautico o aeronautico; b) possesso di brevetto civile di pilota di aliante, di brevetti civili o militari di pilota di elicottero o di aereo;

    2. periodi di imbarco, superiori ad un anno, svolti con la qualifica di allievo ufficiale di coperta o di ufficiale di coperta; il periodo di servizio militare di leva svolto nella Marina militare in qualita' di ufficiale di complemento - Corpo di Stato Maggiore;

    3. riconoscimenti al valor militare o civile, attestati di pubbliche benemerenze al valore o al merito civile, encomi solenni e semplici per merito di servizio.

  8. Gli esami di concorso consistono in una prova scritta di cultura generale ed in prove orali di geografia e matematica, nei limiti dei programmi stabiliti per l'istruzione media.

  9. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi dei pubblici impieghi non si applicano al limite massimo di eta' stabilito per i concorsi di cui al comma 1. Il requisito dell'eta' va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui vengono banditi i concorsi.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2001, n. 69

Art 3.
  1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 2 sono ammessi all'Accademia della Guardia di finanza e frequentano, in qualita' di allievi, due anni di corso. Lo svolgimento dei corsi e' stabilito nel regolamento interno dell'Accademia.

  2. Le materie ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti dal Comandante generale della Guardia di finanza.

  3. Al termine del secondo anno di corso e' attribuita ad ogni allievo la classifica finale ed in base ad essa e' formata la graduatoria. La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo ha luogo secondo l'ordine di graduatoria e decorre da data successiva a quella in cui ha termine la valutazione finale del corso cui hanno partecipato.

  4. Agli allievi si applicano le norme di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006.

  5. Conseguita la nomina a sottotenente, gli ufficiali del ruolo speciale svolgono un corso di applicazione della durata di un anno, durante il quale sono inviati alla frequenza dei corsi di specializzazione necessari per il successivo impiego nei servizi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

  6. Il mancato superamento di uno dei predetti corsi comporta la cessazione dell'appartenenza al ruolo degli ufficiali del servizio permanente e la conseguente iscrizione nel ruolo degli ufficiali di complemento, con precedenza rispetto ai parigrado aventi la stessa anzianita' assoluta.

  7. I programmi delle materie di insegnamento da impartire durante il corso di applicazione, le modalita' di svolgimento dello stesso, nonche' le modalita' di invio ai corsi di specializzazione sono stabiliti dal Comandante generale della Guardia di finanza.

  8. Ai sottotenenti del corso di applicazione si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2001, N. 69

Art 4.
  1. L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale ha luogo, secondo le forme e con le modalita' indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge, sino al grado di colonnello.

  2. Il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dele finanze determina per ciascun grado gli ufficiali del ruolo speciale, eccettuati i sottotenenti, da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

  3. L'avanzamento dei predetti ufficiali e' regolato dalle norme di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, estesa alla Guardia di finanza dalla legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2001, N. 69

Art 5.
  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3 del presente articolo, gli ufficiali del ruolo normale della Guardia di finanza, di cui al comma 1 dell'articolo 6, in possesso della specializzazione di comandante di stazione navale o del brevetto militare di pilota di elicottero o di specialista di elicottero possono chiedere di essere immessi nel ruolo speciale.

  2. Il passaggio nel citato ruolo avverra', con i criteri di cui al presente articolo, previo giudizio di idoneita' espresso da una Commissione composta dal Comandante in seconda, da due ufficiali generali e da due colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza. La Commissione dovra' pronunciarsi sull'idoneita' dell'ufficiale ad essere impiegato nel servizio aereo o navale, in relazione al grado rivestito.

  3. L'immissione a domanda nel ruolo speciale avverra' nel numero dei posti stabiliti per ogni grado, da tenente colonnello a tenente, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  4. Qualora il numero delle domande di passaggio nel ruolo speciale superi il numero previsto dal decreto di cui al comma 3, e' data la precedenza secondo l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo normale.

  5. Del passaggio nel ruolo speciale non possono beneficiare i tenenti colonnelli con una anzianita' di grado maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, superiore a cinque anni.

  6. Il trasferimento nel nuovo ruolo avverra' conservando l'anzianita' di grado posseduta al momento del passaggio. A parita' di anzianita' l'ordine di iscrizione nel ruolo speciale avverra' seguendo l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo normale.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2001, N. 69

Art 6.
  1. Il ruolo degli ufficiali della Guardia di finanza di cui alla tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338, assume la denominazione di "Ruolo normale".

  2. Gli organici degli ufficiali del ruolo normale sono stabiliti in conformita' alla tabella 2 allegata alla presente legge, che sostituisce la corrispondente tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338.

  3. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data del 1› gennaio 1988 saranno realizzati in tre anni, a decorrere dal 1› gennaio 1989, secondo la progressione indicata nella tabella 3 allegata alla presente legge.

  4. La tabella 5 allegata al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e' sostituita dalla tabella 4 allegata alla presente legge.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2001, N. 69

Art 7.
  1. L'accertamento dell'attitudine psico-fisica dei candidati ai concorsi per il ruolo normale e speciale degli ufficiali della Guardia di finanza avviene nel corso di un periodo di prova della durata di trenta giorni.

Art 7.

(( 1. Gli allievi ufficiali del ruolo speciale dichiarati vincitori del concorso sono...

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