DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 1006 - Approvazione del regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza

Coming into Force16 Dicembre 1959
End of Effective Date26 Marzo 2001
Enactment Date26 Agosto 1959
Published date01 Dicembre 1959
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1959/12/01/059U1006/CONSOLIDATED/20010326
Official Gazette PublicationGU n.290 del 01-12-1959
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sullo ordinamento della Guardia di finanza;

Visti il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, e la legge 29 gennaio 1942, n. 64, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 147, sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, modificato dai regi decreti 23 gennaio 1940, n. 161, e 24 luglio 1940, n. 1178, sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di emanare norme regolamentari per il reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la difesa e con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1.

Il concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza e' indetto con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, nel quale sono indicati:

1) il numero dei posti messi a concorso, distintamente per le due categorie di concorrenti previste dalla legge, calcolato in base alle presumibili vacanze organiche da ricoprire;

2) il termine per la presentazione della domanda di ammissione, che non puo' essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto;

3) il termine per la presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti;

4) le modalita' di svolgimento del concorso e i programmi delle prove d'esame.

Con lo stesso provvedimento o con successivo decreto il Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, nomina la Commissione giudicatrice.

La Commissione e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e si ripartisce nelle seguenti Sottocommissioni, ciascuna presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello e cosi' composta:

  1. Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;

  2. Sottocommissione per l'accertamento della attitudine fisiopsichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici dell'Esercito, membri;

  3. Sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti di istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle Sottocommissioni in qualita' di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sullo ordinamento della Guardia di finanza;

Visti il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, e la legge 29 gennaio 1942, n. 64, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 147, sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, modificato dai regi decreti 23 gennaio 1940, n. 161, e 24 luglio 1940, n. 1178, sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di emanare norme regolamentari per il reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la difesa e con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1.

((Il concorso per l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza e' indetto con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, nel quale sono indicati:

1) il numero dei posti messi a concorso, distintamente per le due categorie di concorrenti previste dalla legge, calcolato in base alle presumibili vacanze organiche da ricoprire;

2) il termine per la presentazione della domanda di ammissione, che non puo' essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto;

3) il termine per la presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti;

4) le modalita' di svolgimento del concorso e i programmi delle prove di esame.

Con lo stesso provvedimento o con successivo decreto il Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, nomina la commissione giudicatrice.

La commissione e' presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza e si ripartisce nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello e cosi' composta:

  1. sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della guardia di finanza, membri;

  2. sottocommissione per la visita medica preliminare e per il successivo accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza, in qualita' di ufficiali, costituita da tre ufficiali della guardia di finanza e da tre ufficiali medici dell'Esercito, membri;

  3. sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della guardia di finanza e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri;

  4. sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame, costituita da due ufficiali della guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti di istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri.

Gli ufficiali della guardia di finanza devono essere in servizio permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di...

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