LEGGE 27 novembre 1982, n. 873 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali

Coming into Force30 Novembre 1982
Published date29 Novembre 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/11/29/082U0873/ORIGINAL
Enactment Date27 Novembre 1982
Official Gazette PublicationGU n.328 del 29-11-1982
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 9 e' soppresso;

All'articolo 11, al quarto comma, le parole "non inferiore a 100.000 metri cubi" sono sostituite con le seguenti: "non inferiore a 50.000 metri cubi", e le parole: "appartenenti, in tutti i casi su indicati, allo stesso gruppo titolare di raffineria nazionale" sono sostituite con le seguenti: "gestiti, in tutti i casi su indicati, da aziende appartenenti allo stesso gruppo titolare di raffineria nazionale o comunque utilizzati per conto delle predette aziende mediante contratti pluriennali di deposito";

All'articolo 21, al secondo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", limitatamente ai depositi per uso commerciale";

Dopo l'articolo 22, e' inserito il seguente:

"Art. 22-bis. - Nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'ultimo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione d'aggio l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli.

Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 7 dello stesso decreto";

2) l'ultimo comma dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'indennita' l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 7 dello stesso decreto"";

Alla tabella 5, nel titolo e' soppressa la parola: "effettivo".

Gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni...

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