DECRETO-LEGGE 30 settembre 1982, n. 688 - Misure urgenti in materia di entrate fiscali

Coming into Force30 Settembre 1982
Published date30 Settembre 1982
Enactment Date30 Settembre 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/09/30/082U0688/CONSOLIDATED/20020717
Official Gazette PublicationGU n.270 del 30-09-1982
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni intese ad incrementare le entrate fiscali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 43.830 a lire 50.723 per ettolitro, alla temperatura di 15 Gradi C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera b), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1 gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'art. 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri o italiani residenti all'estero, e' aumentata da L. 28.000 a L. 35.105 per ettolitro, alla temperatura di 15 Gradi C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera e), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da L. 4.383 a L. 5.072,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 Gradi C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine su petrolio lampante di cui al punto 3-a dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da L. 4.750 a L. 25.000 per ettolitro, alla temperatura di 15 Gradi C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera D), punto 4), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "cherosene", destinato all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da L. 475 a L. 2.500 per ettolitro alla temperatura di 15 Gradi C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale.

Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere d), punto 3), ed f), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 2.400 a L. 5.000 e da L. 3.030 a L. 5.639 per ettolitro, alla temperatura di 15 Gradi C.

Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera h), punti 1-b), 1-c) ed 1-d) della predetta tabella B, per gli oli combustibili, diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 1.055 a L. 1.415, da L. 1.160 a L. 1.680 e da L. 3.680 a L. 5.100 per quintale.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 44.711 a L. 52.635 per quintale.

L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine sono aumentate da L. 127,69 a L. 162,16.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulla benzina, sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e sul metano per autotrazione e' elevata dal 18 per cento al 20 per cento.

Art 2.

L'imposta di fabbricazione sulla birra e' aumentata da L. 1.000 a L. 2.000 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata agli effetti dell'accertamento dell'imposta a un decimo di grado.

Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi sono computate per un decimo di grado.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici e' fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

Sulla birra importata dall'estero e' riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto della importazione.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei.

Art 3.

L'imposta erariale di consumo prevista dalla legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni, e' stabilita nella misura di L. 525 per chilogrammo di banane fresche e nella misura di L. 1.500 per chilogrammo di banane secche e di farina di banane.

Art 4.

Il versamento di acconto di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 55, da eseguirsi entro il 31 ottobre 1982, deve essere pari alla differenza tra la somma complessivamente versata per il periodo d'imposta precedente e quella versata in acconto al 30 giugno 1982.

Art 5.

Le ritenute del 15 per cento e del 17 per cento, previste dal primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono rispettivamente elevate al 18 per cento ed al 20 per cento.

Art 6.

Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente, decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' elevata al 30 per cento. Per detto periodo d'imposta non e' dovuta l'addizionale straordinaria dell'8 per cento commisurata all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, istituita dall'art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, fermo restando l'obbligo del versamento provvisorio previsto dall'art. 5 dello stesso decreto. L'ammontare di tale versamento e quello dell'addizionale applicata sulle ritenute a titolo d'acconto di cui al secondo comma del predetto art. 4 sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativa al periodo d'imposta medesimo, con diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza.

Con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello indicato nel comma precedente il credito di imposta di cui alla legge 16 dicembre 1977, n. 904, sugli utili percepiti dalle societa' ed enti finanziari previsti dall'art. 19 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e' pari al 42,85 per cento dell'ammontare degli utili concorrenti a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Art 6.

Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente, decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' elevata al 30 per cento. Per detto periodo d'imposta non e' dovuta l'addizionale straordinaria dell'8 per cento commisurata all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, istituita dall'art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, fermo restando l'obbligo del versamento provvisorio previsto dall'art. 5 dello stesso decreto. L'ammontare di tale versamento e quello dell'addizionale applicata sulle ritenute a titolo d'acconto di cui al secondo comma del predetto art. 4 sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativa al periodo d'imposta medesimo, con diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza.

Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello indicato nel comma precedente il credito d'imposta di cui alla legge 16 dicembre 1977, n. 904, sugli utili percepiti dalle societa' nonche' dagli enti finanziari previsti dall'articolo 19 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e' pari al 42,85 per cento dell'ammontare degli utili concorrenti a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Art 7.

Per provvedere alle necessita' di potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, ai fini della lotta alla evasione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, e' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1983 per la' stipulazione di contratti e convenzioni intesi:

  1. ad acquistare o costruire, anche direttamente o mediante concessione, beni ed opere immobiliari (categoria X di bilancio) fino a concorrenza di lire 300 miliardi e in particolare: fabbricati e relative pertinenze e attrezzature da destinare a nuove sedi di uffici finanziari centrali e periferici, ivi comprese quelle dei...

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