LEGGE 16 dicembre 1977, n. 904 - Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle societa' e altre norme in materia fiscale e societaria

Coming into Force18 Dicembre 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/12/17/077U0904/CONSOLIDATED/19990222
Enactment Date16 Dicembre 1977
Published date17 Dicembre 1977
Official Gazette PublicationGU n.343 del 17-12-1977
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ai soci delle societa' indicate nell'articolo 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che percepiscono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' stesse, e' attribuito un credito d'imposta pari a un terzo dell'ammontare degli utili che concorrono a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Relativamente agli utili percepiti dalle societa' e associazioni indicate nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il credito d'imposta spetta ai singoli soci o associati nella proporzione ivi stabilita.

Resta ferma, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 3, 4 e 5, la vigente disciplina della ritenuta alla fonte sui dividendi.

Art 2.

Il credito d'imposta e' computato, in aggiunta agli utili, nella determinazione del reddito imponibile del socio ed e' ammesso in detrazione dalla relativa imposta. Se l'ammontare del credito d'imposta e' superiore a quello dell'imposta dovuta il socio ha diritto al rimborso dell'eccedenza secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

La detrazione e il rimborso devono essere richiesti, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spettano in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata.

Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta nella determinazione del reddito imponibile l'ufficio delle imposte puo' procedere alla correzione anche in sede di liquidazione della imposta ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art 3.

Gli utili distribuiti dalle societa' indicate nell'articolo 1 concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, anche come componenti del reddito d'impresa o del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nel periodo d'imposta in cui sono percepiti.

Gli utili distribuiti dalle societa' indicate nell'articolo 1 e percepiti da societa' o enti di cui all'articolo 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito imponibile della societa' od ente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono soggetti alla ritenuta a titolo di acconto di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art 4.

In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono reddito imponibile dei soci e non danno luogo all'applicazione della ritenuta sui dividendi. Il rimborso del capitale ai soci effettuato nei cinque anni successivi e' considerato come distribuzione di utili fino a concorrenza dell'ammontare delle riserve imputate al capitale.

Art 5.

E' abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, convertito, con modificazioni, in legge 6 dicembre 1976, n. 788.

Il primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e' abrogato con decorrenza dal 1 gennaio 1979.

Art 6.

Nella determinazione del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e ammessa in deduzione l'imposta locale sui redditi che concorrono a formarlo.

Sono abolite le riduzioni dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche previste per le societa' e gli enti finanziari nell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

Gli utili distribuiti da societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa ne' l'oggetto principale, concorrono a formare il reddito imponibile, nel periodo d'imposta in cui sono percepiti, per il 40 per cento del loro ammontare.

Art 7.

Le fusioni di societa' di qualunque tipo sono soggette all'imposta di registro con l'aliquota dell'uno per cento dell'ammontare imponibile di cui all'articolo 47, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Alla stessa aliquota sono soggetti i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatti ad una societa' esistente o da costituire. Se il conferimento e' fatto ad una societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata l'aliquota e' commisurata al valore che risulta dalla relazione di stima di cui all'articolo 2343 del codice civile.

L'aliquota indicata nei commi precedenti e' ridotta allo 0,50 per cento se la fusione avviene tra societa' che hanno sede ed operano nel...

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