DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 634 - Disciplina dell'imposta di registro

Coming into Force01 Gennaio 1973
Published date11 Novembre 1972
Enactment Date26 Ottobre 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/11/11/072U0634/CONSOLIDATED/19831207
Official Gazette PublicationGU n.292 del 11-11-1972 - Suppl. Ordinario n. 1
TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. Oggetto dell'imposta

L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegato A al presente decreto, agli atti soggetti a registrazione o registrati volontariamente.

Art 2.

Atti soggetti a registrazione

Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:

1) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;

2) i contratti verbali indicati nell'art. 3;

3) le operazioni delle societa' ed enti esteri indicate nell'art. 4;

4) gli atti formati all'estero, comprese le sentenze pronunziate dai consoli italiani, che importano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali su beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.

Art 3.

Contratti verbali

Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:

1) di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite;

2) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.

Gli altri contratti verbali sono soggetti a registrazione quando siano enunciati in atti presentati per la registrazione, a norma dell'art. 21.

Art 4.

Operazioni di societa' ed enti esteri

Sono soggetti a registrazione:

  1. l'istituzione nel territorio dello Stato della sede amministrativa di societa' di ogni tipo e oggetto costituite all'estero ovvero della sede amministrativa di associazioni, enti pubblici e privati, consorzi ed altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, parimenti costituiti all'estero;

  2. l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede amministrativa in uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea;

  3. il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea, della sede amministrativa o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella amministrativa non si trovi in uno Stato della Comunita' economica europea;

  4. il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunita' europea, della sede amministrativa di uno dei soggetti di cui alla lettera a) non assoggettabile nello Stato di provenienza all'imposta prevista dalla direttiva della Comunita' economica europea 17 luglio 1969, n. 335;

  5. il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunita' economica europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) non assoggettabile nello Stato di provenienza all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d) ed avente la sede amministrativa in uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea;

  6. la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede amministrativa ne' quella legale in uno Stato della Comunita' economica europea, sempreche', in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato della Comunita' l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);

  7. l'aumento dei capitali destinati alle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a).

Per sede amministrativa si intende la sede della direzione effettiva.

Art 5.

Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso

Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda.

Le scritture private non autenticate relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto sono soggette a registrazione in caso d'uso. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni di cui al sesto comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione delle locazioni non finanziarie e degli affitti di cui all'art. 10, primo comma, n. 1), del decreto stesso.

Art 6.

Caso d'uso

Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attivita' amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di una obbligazione dell'amministrazione o dell'ente.

Art 7.

Atti non soggetti a registrazione

Per gli atti indicati nella tabella allegato B non vi e' obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati volontariamente alla registrazione l'imposta e' dovuta in misura fissa.

Art 8.

Registrazione volontaria

Chiunque vi abbia interesse puo' chiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.

TITOLO SECONDO REGISTRAZIONE DEGLI ATTI
Art 9.

Ufficio competente

Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali e' l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma dell'art. 10.

La registrazione di tutti gli altri atti puo' essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro.

Art 10.

Soggetti obbligati a richiedere la registrazione

La registrazione deve essere richiesta:

1) dalle parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero;

2) dai notai, dagli ufficiali giudiziari, dai segretari o delegati della pubblica amministrazione e dagli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi compiuti, ricevuti o autenticati;

3) dai cancellieri e segretari, per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali, alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni.

Art 11.

Richiesta di registrazione degli atti scritti

Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui al n. 2) dell'art. 10 devono presentare, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati al n. 3) dello stesso articolo devono presentare unicamente l'originale dello atto. Per la registrazione degli atti che importano trasferimento, divisione o attribuzione di beni immobili o di diritti reali di godimento su beni immobili o costituzione dei diritti stessi deve essere presentata anche una copia in carta libera.

Chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal precedente comma deve presentarne all'ufficio del registro due originali ovvero un originale e una fotocopia. Se dell'atto siano stati formati piu' originali, il richiedente puo' presentare anche piu' di due e chiedere che su tutti venga apposta la notazione di cui al quarto comma dell'art. 16.

Agli atti scritti in lingua...

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