LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1036 - Proroga dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria

Coming into Force15 Dicembre 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/12/14/071U1036/CONSOLIDATED/19720525
Enactment Date06 Dicembre 1971
Published date14 Dicembre 1971
Official Gazette PublicationGU n.315 del 14-12-1971
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Le disposizioni da emanare in base alla delega legislativa per la riforma tributaria, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, l'abolizione dei tributi indicati al n. II e la revisione di quelli indicati al n. IV dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nonche' quelle previste al n. 16 dell'articolo 10, ai numeri 2, 4, 5 e 10 dell'articolo 11 entreranno in vigore il 1 luglio 1972.

Le altre disposizioni da emanare in base alla delega legislativa per la riforma tributaria entreranno in vigore il 1 gennaio 1973, fermo restando, agli effetti della tassazione dei redditi relativi al periodo di imposta 1972, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi stessi da effettuarsi nei termini e con le modalita' previsti dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo saranno emanate nei modi e nelle forme stabiliti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, rispettivamente, entro il 1 maggio ed entro il 1 novembre 1972. Il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sara' espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Il termine del 31 dicembre 1972, stabilito nel secondo comma dell'articolo 17, e' prorogato di un anno.

I decreti da emanare in base alla delega legislativa potranno stabilire che le disposizioni in essi contenute, riguardanti attivita', compiti e adempimenti della pubblica amministrazione e di privati, entrino in vigore anteriormente alla data indicata nei precedenti commi.

Art 2.

L'importo delle somme da attribuire ai comuni e alle province, ai sensi del primo comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sara' commisurato alle entrate riscosse nell'anno 1972, ferma rimanendo, per il secondo biennio, la maggiorazione prevista dallo stesso comma.

Il termine del 31 dicembre 1971, previsto dal secondo comma del medesimo articolo 14, e' prorogato di un anno.

Per il secondo semestre dell'anno 1972, ferme rimanendo le maggiorazioni previste:

  1. l'importo delle somme da attribuire ai comuni ed alle...

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