DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Coming into Force01 Gennaio 1973
Enactment Date26 Ottobre 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/11/11/072U0633/CONSOLIDATED/20201230
Published date11 Novembre 1972
Official Gazette PublicationGU n.292 del 11-11-1972 - Suppl. Ordinario n. 1
TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. Operazioni imponibili

L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese e sulle prestazioni di servizi a imprese effettuate nell'esercizio di arti e professioni.

L'imposta si applica, inoltre, secondo le disposizioni del titolo quinto, sulle importazioni da chiunque effettuate.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. Operazioni imponibili

L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese e sulle prestazioni di servizi a imprese effettuate nell'esercizio di arti e professioni. 4a

L'imposta si applica, inoltre, secondo le disposizioni del titolo quinto, sulle importazioni da chiunque effettuate.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. Operazioni imponibili

L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. 26a

Art 2.

Cessioni di beni

Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

Costituiscono inoltre cessioni di beni:

1) le vendite con riserva di proprieta';

2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti;

3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti e acquistati in esecuzione di contratti di commissione;

4) le cessioni gratuite di beni la cui produzione e il cui commercio rientra nell'attivita' propria dell'impresa;

5) la destinazione di beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa;

6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa' di ogni tipo e oggetto, ad esclusione delle assegnazioni di case di abitazione fatte dalle cooperative edilizie, nonche' le assegnazioni ad associati o partecipanti fatte a qualsiasi titolo da altri enti privati o pubblici diversi dalle societa', compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni di persone o di beni senza personalita' giuridica, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole.

In deroga alle disposizioni dei commi precedenti non sono considerati cessioni di beni:

  1. le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro compresi le valute estere e i crediti in valute estere; valori bollati e postali e marche assicurative; azioni, obbligazioni e altri titoli non rappresentativi di merci; quote sociali o associative; aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa gestiti distintamente e con contabilita' separata; terreni, comprese le aree edificabili, e le relative pertinenze e scorte incluse nella cessione; giornali quotidiani;

  2. le cessioni fatte a titolo di sconto, abbuono o premio;

  3. le cessioni di campioni gratuiti appositamente contrassegnati;

  4. le cessioni di cui al n. 4) fatte ad enti pubblici e quelle fatte ad associazioni riconosciute o a fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica;

  5. le cessioni di cui al n. 4) fatte a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

  6. i conferimenti nelle societa' ed enti di cui al n. 6) ed i passaggi di beni in dipendenza di fusioni o trasformazioni.

Art 2.

Cessioni di beni

Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o...

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