LEGGE 8 dicembre 1970, n. 996 - Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile

Coming into Force31 Dicembre 1970
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1970/12/16/070U0996/CONSOLIDATED/20060405
Enactment Date08 Dicembre 1970
Published date16 Dicembre 1970
Official Gazette PublicationGU n.317 del 16-12-1970
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ai fini della presente legge s'intende per calamita' naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumita' delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.

Art 2.

Il Ministro per l'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, e mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali e istituzionali, alla organizzazione della protezione civile, predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofe.

Agli effetti di cui al precedente comma, il Ministro per l'interno impartisce le direttive generali in materia di protezione civile e, in caso di calamita' naturali o catastrofe, assume la direzione ed attua il coordinamento di tutte le attivita' svolte nella circostanza dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici territoriali ed istituzionali.

Restano salve le competenze legislative e i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale in materia di servizi antincendi e di opere di pronto soccorso ove previsti dagli statuti speciali.

Art 3.

Ai fini di cui al precedente articolo e' istituito, presso il Ministero dell'interno, il Comitato interministeriale della protezione civile.

Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' presieduto dal Ministro per l'interno e di esso fanno parte i Ministri per il tesoro, per la difesa, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'agricoltura e le foreste e per la sanita'.

Il Comitato interministeriale della protezione civile ha i compiti seguenti:

  1. promuove lo studio e fa proposte agli organi della programmazione economica circa i provvedimenti atti ad evitare o ridurre le probabilita' dell'insorgere di una possibile e prevedibile calamita' naturale o catastrofe ed in generale propone ogni misura attuabile a tale scopo;

  2. promuove il coordinamento dei piani di emergenza per l'attuazione dei provvedimenti immediati da assumersi al verificarsi dell'evento;

  3. promuove gli studi relativi alla predisposizione degli interventi governativi da adottare durante le operazioni di soccorso nonche' quelli occorrenti dopo la cessazione dello stato di emergenza;

  4. promuove la raccolta e la divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione civile.

Alle funzioni di segreteria ed all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato interministeriale della protezione civile provvede il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Il Comitato interministeriale della protezione civile si avvale della collaborazione di una commissione interministeriale-tecnica, composta dai rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici interessati.

La composizione della commissione di cui al precedente comma e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno. La commissione e' presieduta dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Art 4.

Le segnalazioni inerenti al pericolo od al verificarsi di calamita' naturali o catastrofi nonche' agli accertamenti dell'entita' dell'evento, sono immediatamente comunicate al Ministero dell'interno che ne da' urgente notizia ai dicasteri ed agli enti interessati.

Vengono altresi' trasmesse nel modo piu' rapido al Ministero dell'interno tutte le possibili informazioni sull'entita' del disastro e sullo svolgimento dei soccorsi.

Al verificarsi dell'evento calamitoso viene data immediata attuazione ai piani di emergenza per i territori colpiti.

Art 5.

Alla dichiarazione di catastrofe o di calamita' naturale, salvo i casi di evento non particolarmente grave cui provvedono gli organi locali elettivi e gli organi ordinari della protezione civile, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno, anche su richiesta degli organi della regione o degli enti locali.

Al Ministro per l'interno fanno capo tutti i servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni, civili e militari - centrali e periferiche - di enti pubblici e di privati, onde assicurarne la maggiore tempestivita' ed il piu' coordinato ed armonico impiego.

Con il decreto di cui al primo comma si provvede alla nomina di un commissario, che puo' anche essere scelto tra membri del Governo e del Parlamento, esperti o tecnici estranei alla pubblica amministrazione, amministratori regionali o di enti locali.

Il commissario assume sul posto, ai fini della necessaria unita', la direzione dei servizi di soccorso, ed attua le direttive generali ed il coordinamento dei servizi, avvalendosi comunque della collaborazione degli organi regionali e degli enti locali interessati.

Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle forze armate, che potranno essere impiegate anche in unita' organiche elementari, essi saranno richiesti, in occasione di calamita' naturali o catastrofe, dal Ministro per l'interno o dal commissario nominato al Ministro per la difesa o alla autorita' da esso delegata.

Art 6.

Il Ministero dell'interno:

  1. predispone ed attua i provvedimenti necessari per assicurare in caso di calamita' naturale o catastrofe i seguenti servizi:

    1) interventi tecnici urgenti; 2) assistenza di primo soccorso alle popolazioni colpite.

    Per l'esecuzione dei compiti di cui al precedente numero 1) il Ministero dell'interno provvede mediante il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella cui organizzazione sono costituiti reparti mobili di immediato impiego specialmente attrezzati e nuclei elicotteri e sommozzatori. Per i compiti di cui al numero 2) si provvede mediante reparti di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e centri assistenziali di pronto intervento per il primo aiuto alle popolazioni;

  2. cura la realizzazione delle opere di urgente necessita' e delle attrezzature occorrenti per la protezione della popolazione civile;

  3. cura, tramite il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'istruzione, l'addestramento e l'equipaggiamento in materia di protezione civile di cittadini che volontariamente offrono la prestazione della loro opera nei servizi di protezione civile.

    Per le volontarie prestazioni di cui alla lettera c) nessun rapporto si instaura con l'amministrazione la quale e' peraltro tenuta ad assumere a proprio carico oneri assicurativi che garantiscano prestazioni pari a quelle previste per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art 6.

Il Ministero dell'interno:

  1. predispone ed attua i provvedimenti necessari per assicurare in caso di calamita' naturale o catastrofe i seguenti servizi:

    1) interventi tecnici urgenti; 2) assistenza di primo soccorso alle popolazioni colpite.

    Per l'esecuzione dei compiti di cui al precedente numero 1) il Ministero dell'interno provvede mediante il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella cui organizzazione sono costituiti reparti mobili di immediato impiego specialmente attrezzati e nuclei elicotteri e sommozzatori. Per i compiti di cui al numero 2) si provvede mediante reparti di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e centri assistenziali di pronto intervento per il primo aiuto alle popolazioni;

  2. cura la realizzazione delle opere di urgente necessita' e delle attrezzature occorrenti per la protezione della popolazione civile; 1

  3. cura, tramite il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'istruzione, l'addestramento e l'equipaggiamento in materia di protezione civile di cittadini che volontariamente offrono la prestazione della loro opera nei servizi di protezione civile.

    Per le volontarie prestazioni di cui alla lettera c) nessun rapporto si instaura con l'amministrazione la quale e' peraltro tenuta ad assumere a proprio carico oneri assicurativi che garantiscano prestazioni pari a quelle previste per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art 7.

Il commissario del Governo nella regione, in relazione a quanto previsto dall'art. 124 della Costituzione, provvede, nell'ambito della circoscrizione regionale, avvalendosi dell'ufficio regionale della protezione civile, all'esecuzione delle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno per la organizzazione e la predisposizione dei servizi della protezione civile.

In ogni capoluogo di regione e' istituito, con...

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