LEGGE 24 luglio 1972, n. 321 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, recante modifiche e integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria

Coming into Force25 Luglio 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/07/24/072U0321/ORIGINAL
Enactment Date24 Luglio 1972
Published date24 Luglio 1972
Official Gazette PublicationGU n.191 del 24-07-1972
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 25 maggio 1972 n. 202, recante modifiche e integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 e' sostituito con il seguente:

L'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, e' sostituito dal seguente:

"Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria, prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative ai punti II, III, IV e V dell'articolo 1 di tale legge, nonche' quelle di cui ai numeri 14 e 15 dell'articolo 10, ai numeri 2, 3, 4, 5 e 14 dell'articolo 11, al numero 1 del secondo comma dell'articolo 12 ed all'ottavo comma dell'articolo 15 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1973.

Le disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative al punto I, dell'articolo 1 di tale legge, nonche' quelle previste dai numeri 3 e 4 dell'articolo 9 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1974. Resta fermo, agli effetti della fissazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 1973, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi stessi da effettuarsi nei termini e con le modalita' previsti nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Le altre disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, entreranno in vigore alla data che sara' stabilita nei relativi decreti ed in ogni caso entro il 1 gennaio 1974"

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L'articolo 2 e' sostituito con il seguente:

L'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, modificato dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, e' sostituito dal seguente:

"Per il quinquennio 1973-1977 a favore dei comuni e delle province saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle riscosse nell'anno 1972 o a quelle attribuite o devolute per detto anno, maggiorate annualmente del 10 per cento, per i seguenti tributi e compartecipazioni a tributi erariali:

1) per i comuni: a) imposte comunali di consumo al netto delle spese di gestione valutate nella misura del 15 per cento; b) compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata, compresa quella attribuita ai comuni montani in virtu' dell'articolo 17, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014; c) compartecipazione al provento dell'imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, nell'importo pari a quello dell'aumento disposto con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, e successive variazioni; d) compartecipazione al provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli; e) compartecipazione al provento dell'imposta unica sui giochi di abilita e sui concorsi pronostici; f) diritto speciale sulle acque da tavola;

2) per le province, compartecipazione al provento: a) dell'imposta generale sull'entrata; b) delle tasse erariali di circolazione; c) dell'addizionale di cinque centesimi per ogni lira di tributo, istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1973, n. 2145.

Inoltre ai comuni e' attribuita, con le stesse maggiorazioni di cui al comma precedente, una somma d'importo pari a quella attribuita per l'anno 1971 a titolo di addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'Enel.

Per le imposte comunali di consumo e' data facolta' ai comuni di fare riferimento alle riscossioni realizzate nell'anno 1971. Nei confronti dei comuni che deliberino il mantenimento in servizio, anche in soprannumero, del personale dipendente addetto agli uffici delle imposte di consumo non verra' effettuata decurtazione del 15 per cento prevista dal n. 1, lettera a), del presente articolo.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non tutto il personale rimanga alle dipendenze del comune, la decurtazione sara' determinata in misura proporzionale con esclusivo riferimento al numero complessivo del personale in servizio alla data di abolizione del...

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