DECRETO-LEGGE 9 novembre 1966, n. 913 - Modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonche' dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione

Coming into Force10 Novembre 1966
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date09 Novembre 1966
Enactment Date09 Novembre 1966
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/11/09/066U0913/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.279 del 09-11-1966
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una Imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sul prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 189, recante modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di modificare il regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonche' dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la difesa, per la grazia e la giustizia, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante e' aumentata da lire 10.685 a lire 11.990 per quintale.

L'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, per il prodotto denominato "jet fuel JP4", destinato all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da lire 1.068,50 a lire 1.199 per quintale relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per...

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