LEGGE 2 giugno 1939, n. 739 - Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste

Coming into Force05 Giugno 1939
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1939/06/05/039U0739/CONSOLIDATED/20101215
Published date05 Giugno 1939
Enactment Date02 Giugno 1939
Official Gazette PublicationGU n.131 del 05-06-1939
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Sono convertiti in legge, con approvazione complessiva, senza modificazioni, i Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII, indicati nelle sedici tabelle (lettere A ε Q) annesse alla presente legge, previo stralcio dalla tabella E del R. decreto-legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 146; nonche' dalla tabella F del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126; dalla tabella I del R. decreto-legge 25 gennaio 1939-XVII, n. 204; e dalla tabella O dei Regi decreti-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, contemplati nei successivi articoli 2, 3, 4 e 5.

Sono convalidati i decreti Reali, emanati fino alla data predetta, indicati nella tabella R annessa alla presente legge, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

Art 2.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, concernente le norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, relative ai limiti di proprieta' immobiliare e di attivita' industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica, con le seguenti moditicazioni:

Nell'art. 23, il n. 3 del comma secondo, e' sostituito dal seguente:

3) Da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri, quando si tratti di fabbricati urbani, o da un dottore agronomo designato dal Sindacato fascista dei tecnici agricoli, quando si tratti di terreni

.

Nell'art. 71, comma 1°, alle parole categoria a) dell'art. 52 sono sostituite le parole: « categoria c) dell'art. 52».

Nell'art. 76, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:

Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente

.

Art 3.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1939-XVII, n. 204, concernente il trattamento economico al personale delle scuole paracadutisti, con la seguente modificazione:

Dopo l'art. 10, e' aggiunto il seguente:

Art. 11. - Le indennita' previste dal presente decreto relativamente al personale nazionale ed indigeno in servizio nella Libia, sono concesse con decorrenza dal 1° gennaio 1938-XVI

.

Art 4.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, concernente l'unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali per l'assistenza malattie, per l'invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternita', per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari, con la seguente modificazione:

Nell'articolo unico, 1° comma, alle parole «a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII», sono sostituite le parole «a decorrere dal 1° gennaio 1940».

Art 5.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, concernente la modificazione dell'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle corporazioni, con le seguenti modificazioni:

Il 1° comma dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:

Un quinto dei posti disponibili nella prima attuazione del presente decreto, nel grado iniziale di gruppo A del predetto ruolo amministrativo centrale del Ministero, potra' essere conferito mediante concorso per titoli ed esami, al quale potranno partecipare, senza limiti di eta', gli impiegati di ruolo di gruppo B e C, in servizio presso le Amministrazioni statali, e gli impiegati avventizi, giornalieri, a contratto, cottimisti, o comunque non di ruolo, che alla data del bando di concorso prestino servizio presso le Amministrazioni statali da almeno due anni. I concorrenti dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al ruolo medesimo

.

Il primo comma dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:

I posti disponibili nella prima attuazione del presente decreto, nel grado iniziale del ruolo degli aiutanti e coadiutori (gruppo B) e di quello degli assistenti (gruppo C) del Real Corpo delle miniere potranno essere conferiti mediante concorso per titoli ed esami, al quale potra' partecipare - senza limiti di eta' - il personale di ruolo di gruppo C, in servizio presso le Amministrazioni statali, e il personale avventizio, giornaliero, a contratto, cottimista, o comunque non di ruolo, purche' alla data del bando di concorso sia in servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali. I concorrenti dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai rispettivi gruppi

.

Alla tabella I, ruoli organici del Corpo Reale delle miniere, allegata al decreto-legge, sono soppresse le parole: «Ruolo d'ordine».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 giugno 1939-XVII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Tabelle
TABELLA A.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

26 febbraio 1939-XVII, n. 331. - Disposizioni concernenti gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale giudici dei tribunali militari.

26 febbraio 1939-XVII, n. 332. - Disposizioni concernenti il personale di segreteria e subalterno del Consiglio di Stato.

11 novembre 1938-XVII, n. 1834. - Disposizioni integrative del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1906, sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale combattenti.

11 novembre 1938-XVII, n. 1858. - Equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista.

24 dicembre 1938-XVII, n. 1940. - Attribuzione all'Ente nazionale fascista di previdenza Umberto I del trattamento di infermita' ai salariati dello Stato.

24 novembre 1938-XVII, n. 1888. - Modificazioni all'ordinamento della Milizia DICAT e della Milizia da COS.

19 gennaio 1939-XVII, n. 33. - Istituzione di nuovi gradi nella categoria dei sottufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

12 dicembre 1938-XVII, n. 2093. - Modificazione dell'articolo 4, ultimo comma del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, relativo al trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione.

25 febbraio 1939-XVII, n. 335. - Nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale delle pubbliche amministrazioni.

30 gennaio 1939-XVII, n. 227. - Provvedimenti per la fondazione del Vittoriale degli Italiani.

9 febbraio 1939-XVII, n. 273. - Disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.

2 febbraio 1939-XVII, n. 302. - Modificazioni alla legge 21 giugno 1928-VI, n. 1580, che disciplina la costruzione dei campi sportivi.

6 febbraio 1939-XVII, n. 478. - Istituzione di una sezione consultiva del Consiglio di Stato per gli affari relativi all'amministrazione dell'Africa Italiana.

9 gennaio 1939-XVII, n. 32. - Istituzione di un comitato interministeriale per l'autarchia.

9 settembre 1937-XV, n. 2711. - Norme riguardanti la concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico al personale delle Forze armate.

TABELLA B

Ministero degli affari esteri

23 settembre 1938-XVI, n. 2051. - Esecuzione al protocollo addizionale al Trattato di amicizia, commercio e navigazione italo-cubano del 29 dicembre 1903, stipulato in Avana, fra l'Italia e Cuba, il 29 agosto 1938.

11 novembre 1938-XVII, n. 1924. - Collocazione nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri di persone gia' in servizio presso uffici dipendenti dalla Societa' delle Nazioni.

11 novembre 1938-XVII, n. 1944. - Esecuzione all'Accordo stipulato nella Citta' del Vaticano, fra la Santa Sede e il Governo Italiano, il 6 agosto 1938, inteso a prorogare il termine stabilito dall'art. 29, lettera f) del Concordato dell'11 febbraio 1929.

11 novembre 1938-XVII, n. 1863. - Assegnazione di una indennita' straordinaria al Regio consigliere presso la Regia Ambasciata in Berlino che rivesta il grado di inviato straordinario e ministro plenipotenziario.

11 novembre 1938-XVII, n. 1995. - Esecuzione alla Convenzione stipulata in Brusselle, fra l'Italia e il Belgio, il 29 settembre 1938 sulle assicurazioni sociali.

11 novembre 1938-XVII, n. 2160. - Esecuzione al Trattato di stabilimento e di lavoro, con protocollo e all'Accordo relativo ai commercianti ambulanti: atti stipulati in Brusselle, fra l'Italia ed il Belgio, il 29 settembre 1938.

11 novembre 1938-XVII, n. 1876. - Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Lituania effettuato in Roma il 20 agosto 1938, inteso a modificare le disposizioni dell'art. 11 dell'Accordo del 23 settembre 1936 per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi fra i due paesi.

11 novembre 1938-XVII, n. 1898. - Sistemazione dei sorveglianti...

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