LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1852 - Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi

Coming into Force13 Febbraio 1963
End of Effective Date13 Dicembre 1995
Published date29 Gennaio 1963
Enactment Date31 Dicembre 1962
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1963/01/29/062U1852/CONSOLIDATED/19951129
Official Gazette PublicationGU n.26 del 29-01-1963
Articoli

La Camera dai deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art 1.

All'elenco dei prodotti di cui al primo comma dello articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e successive modificazioni, sono aggiunti, dopo il n. 13, i seguenti prodotti, con la imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi: "14) idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili)....... per q.le L. 8.850 15) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile........... " " " 12.400"

Dopo il primo comma dello stesso articolo sono inseriti i seguenti commi:

"Nella stessa misura si applicano l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di contiene su prodotti di composizione simile ottenuti da qualunque altra materia prima e con qualsiasi si processo.

"Le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide nelle condizioni ordinarie e di temperatura e pressione, nonche' le miscele di alchilibenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie, sono soggette all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per i prodotti di cui al primo comma coi quali, ai fini della classificazione stabilita dalla tabella C allegata al presente decreto, presentano caratteristiche chimico-fisiche simili".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 OTTOBRE 1995, N. 504

Art 2.

Le merci importate dall'estero contenenti i prodotti di cui al precedente articolo 1 sono assoggettate alla sovraimposta di confine, nella misura stabilita da detto articolo, sulla quantita' dei prodotti stessi in esse contenuta.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 OTTOBRE 1995, N. 504

Art 3.

I prodotti di cui al precedente articolo I sono soggetti, a tutti gli effetti, alle disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 331, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonche' a quelle del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Alle miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi nonche' alle miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 1, si applicano, per quanto non sia diversamente stabilito, le disposizioni riguardanti i prodotti petroliferi cui sono assimilate ai fini della imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 OTTOBRE 1995, N. 504

Art 4.

Le tabelle A, B e C allegate al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e modificate con il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni nella legge 13 luglio 1960, n. 661 nonche' con il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, convertito, con modificazioni nella legge 14 agosto 1960, n. 825 sono sostituite con le tabelle A B e C, annesse alla presente legge, vistate dal Ministro per le finanze.

In conformita' della tabella C lettere da A) ad H), sono modificate le Note generali al capitolo 27 della tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n 1339 e successive modificazioni.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 OTTOBRE 1995, N. 504

Art 5.

La benzina ammessa dall'allegata tabella A alla esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine quando e' destinata allo azionamento dei motori delle macchine agricole ed alla generazione mediante impianti fissi di energia elettrica limitatamente agli usi delle aziende agricole, deve essere adulterata, prima dell'immissione in consunto, con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze provvedera' a coordinare le norme di cui al comma precedente con le norme sull'applicazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica.

Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, e' autorizzato altresi' a stabilire con proprio decreto, i criteri in base ai quali debbono determinarsi i consumi medi per ogni provincia e per ogni tipo di motore dei prodotti petroliferi destinati ad essere usati, in esenzione dall'imposta di fabbricazione per l'azionamento delle macchine agricole, in relazione alle caratteristiche ed all'impiego delle macchine medesime nonche' a disciplinare, con lo stesso decreto, l'esercizio dei depositi, la distribuzione e l'utilizzazione degli anzidetti prodotti.

Alla distribuzione dei prodotti agricoli agevolati, di cui al comma precedente sovraintendono appositi Comitati provinciali ed un Comitato centrale di coordinamento. I Comitati provinciali sono presieduti dall'intendente di finanza e sono costituiti da un funzionario dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, da un funzionario dell'ispettorato agrario provinciale da un ufficiale del gruppo della Guardia di finanza, competenti per territorio designati dai rispettivi capi di ufficio nonche' da un rappresentante della Sezione provinciale dell'U.M.A., da due rappresentatiti delle categorie agricole scelti dall'Ispettorato agrario su terne da designare dalle Organizzazioni sindacali della Provincia e da un rappresentante della Associazione nazionale commercianti petroli designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Il Comitato centrale e' presieduto da un ispettore generale della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette ed e' costituito da tre funzionari, oltre il presidente designati, rispettivamente, dai Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per la industria e il commercio nonche' da un rappresentante dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli (U.M.A,).

I componenti dei Comitati provinciali e quelli del Comitato centrale sono nominati, rispettivamente, con decreto dell'intendente di finanza e del Ministro per le finanze, durano in carica per un triennio ed alla scadenza possono essere riconfermati.

Art 5.

La benzina ammessa dall'allegata tabella alla esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine quando e' destinata allo azionamento dei motori delle macchine agricole ed alla generazione mediante impianti fissi di energia elettrica limitatamente agli usi delle aziende agricole, deve essere adulterata, prima dell'immissione in consunto, con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze provvedera' a coordinare le norme di cui al comma precedente con le norme sull'applicazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica.

Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, e' autorizzato altresi' a stabilire con proprio decreto, i criteri in base ai quali debbono determinarsi i consumi medi per ogni provincia e per ogni tipo di motore dei prodotti petroliferi destinati ad essere usati, in esenzione dall'imposta di fabbricazione per l'azionamento delle macchine agricole, in relazione alle caratteristiche ed all'impiego delle macchine medesime nonche' a disciplinare, con lo stesso decreto, l'esercizio dei depositi, la distribuzione e l'utilizzazione degli anzidetti prodotti.

Alla distribuzione dei prodotti agricoli agevolati di cui al comma precedente sovraintendono appositi Comitati provinciali ed un Comitato centrale di coordinamento. I Comitati provinciali sono presieduti dall'intendente di finanza e sono costituiti da un funzionario dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, da un funzionario dell'Ispettorato agrario provinciale, da un ufficiale del gruppo della Guardia di finanza, competenti per territorio, designati dai rispettivi capi di ufficio, nonche' da un rappresentante della sezione provinciale dell'UMA, da due rappresentanti delle categorie agricole e da un rappresentante della categoria degli esercenti la meccanizzazione agricola per conto terzi, scelti dall'Ispettorato agrario su terne da designare dalle organizzazioni sindacali della Provincia e da un rappresentante dell'Associazione nazionale commercianti petroli designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura

Il Comitato centrale e' presieduto da un ispettore generale della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette ed e' costituito da tre funzionari, oltre il presidente designati, rispettivamente, dai Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per la industria e il commercio nonche' da un rappresentante dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli (U.M.A,).

Le funzioni di segretario presso i Comitati provinciali e presso il Comitato centrale sono esercitate, rispettivamente, da un funzionario della carriera direttiva delle intendenze di finanza con qualifica non superiore a quella di vice intendente e da un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione centrale delle finanze con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione.

I componenti ed i segretari dei Comitati provinciali nonche' i componenti ed il segretario del Comitato centrale sono nominati,...

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