DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504 - Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative

Coming into Force14 Dicembre 1995
Published date29 Novembre 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/11/29/095G0523/CONSOLIDATED/20200519
Enactment Date26 Ottobre 1995
Official Gazette PublicationGU n.279 del 29-11-1995 - Suppl. Ordinario n. 143
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;

Visti i decreti del Ministro delle finanze in data 8 luglio 1924, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, di approvazione, rispettivamente, dei testi unici delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione sulla birra e sugli spiriti e per l'imposta sul consumo dell'energia elettrica, e successive modificazioni, il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, e il citato decreto-legge n. 331 del 1993, con i quali viene conferito al Ministro delle finanze potere regolamentare nelle relative materie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.
  1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, composto da 68 articoli e vistato dai proponenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e,

ad interim, di grazia e giustizia

FANTOZZI, Ministro delle finanze MASERA, Ministro del bilancio e

della programmazione economica CLO', Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: DINI

TITOLO I DISCIPLINA DELLE ACCISE
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 2.

(Art. 2 ed art. 18, comma 1 e 3, del D.L. n. 331/1993) Fatto generatore ed esigibilita' dell'accisa

  1. Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o della importazione.

  2. L'accisa e' esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche:

    1. l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 4;

    2. lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;

    3. la fabbricazione o l'importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo.

  3. L'accisa e' esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.

  4. E' obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, il soggetto che si sia reso garante di tale pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilita' dell'imposta. Per i prodotti di importazione il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria e' individuato in base alla normativa doganale.

  5. Con provvedimento del Ministro delle finanze puo' essere stabilito che le variazioni di aliquote siano applicate anche ai prodotti gia immessi in consumo.

Art 2.

(Fatto generatore ed esigibilita' dell'accisa).

((1. Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione.

  1. L'accisa e' esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche:

    1. lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo;

    2. l'ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 4;

    3. la fabbricazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo;

    4. l'importazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime sospensivo;

    5. la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non sia stata applicata una accisa conformemente alle disposizioni di cui al presente testo unico.

  2. L'accisa e' esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.

  3. E' obbligato al pagamento dell'accisa:

    1. il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilita' dell'imposta;

    2. il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'articolo 8;

    3. relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.))

Art 3.

(Artt. 3 e 17 commi 5 e 6, D.L. n. 331/93 - Art. 6 D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1285 - Art. 2 D.L. 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350 - Art. 79 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-quinquies D.L. 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 346). Accertamento, liquidazione e pagamento

  1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantita' e qualita'. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa e' quella stabilita dalla tariffa doganale dell'Unione europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).

  2. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio.

  3. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantita' di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non puo' essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.

  4. Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'immissione in consumo. In caso di ritardo si applica l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine, non e' consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti...

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