DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331 - Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie

Coming into Force30 Agosto 1993
Published date30 Agosto 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/08/30/093G0417/CONSOLIDATED/20170424
Enactment Date30 Agosto 1993
Official Gazette PublicationGU n.203 del 30-08-1993
TITOLO I ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE, BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHE' ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE SUI CONSUMI.
Capo I REGIME GENERALE, DETENZIONE, CIRCOLAZIONE E CONTROLLI DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati, in materia di imposta sul valore aggiunto con quelle recate da direttive della Comunita' economica europea e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'imposta locale sui redditi dei redditi d'impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Prodotti soggetti ad accise - Definizioni

  1. Gli oli minerali, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, come definiti negli articoli 17, 21, 22, 23, 24, 25 e 27, sono sottoposti ad accisa secondo le disposizioni stabilite dal presente decreto.

  2. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sui consumi prevista, dalle vigenti disposizioni, con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo;

    2. deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci soggette ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;

    3. depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;

    4. regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilita' dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;

    5. operatore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio dell'attivita' economica svolta, prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extra-comunitari o dal territorio nazionale; tale operatore non puo' detenere o spedire i prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa;

    6. operatore non registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l'operatore registrato.

  3. Ai fini dell'applicazione del titolo I del presente decreto, nel territorio della Comunita' economica europea, come definito dall'articolo 227 del relativo Trattato istitutivo, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, si intendono inclusi il Principato di Monaco, Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), l'isola di Man e la Repubblica di San Marino; si intendono invece esclusi i dipartimenti d'oltre mare della Repubblica francese, il territorio di Busingen, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla e le isole Canarie.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48

Art 2.

Fatto generatore ed esigibilita' dell'accisa

  1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, sono assoggettati ad accisa al momento della fabbricazione o della importazione.

  2. L'accisa e' esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto. Si considera immissione in consumo anche:

    1. l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 5;

    2. lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;

    3. la fabbricazione o l'importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo.

  3. E' obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione al consumo ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilita' dell'imposta o che si e' reso garante di tale pagamento.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48

Art 3.

Accertamento, liquidazione e pagamento

  1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantita' e qualita' con l'osservanza delle modalita' operative stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

  2. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantita' di prodotto l'aliquota di imposta vigente alla data dell'immissione in consumo; per i tabacchi lavorati la liquidazione si effettua applicando ai singoli prodotti l'ammontare dell'imposta vigente alla predetta data e risultante dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico vigenti a tale data. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non puo' essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.

  3. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'immissione in consumo. In caso di ritardo, oltre l'applicazione delle indennita' e degli interessi di mora, non e' consentita l'immissione in consumo da parte del soggetto obbligato fino all'estinzione del debito di imposta. Per l'imposta di consumo sul gas metano devono essere osservate le modalita' vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tuttavia i termini per la presentazione della dichiarazione e per il pagamento sono unificati a trenta giorni dalla fine...

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