DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1965, n. 723 - Approvazione della nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione

Coming into Force01 Luglio 1965
Published date01 Luglio 1965
Enactment Date26 Giugno 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/07/01/065U0723/CONSOLIDATED/19921216
Official Gazette PublicationGU n.160 del 01-07-1965 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1 febbraio 1965, n. 13, che delega il Governo ad emanare una nuova tariffa dei dazi doganali;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione, tra l'altro, alla Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso, firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dal esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi, firmato dall'Italia a Parigi il 18 aprile 1951;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957 Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Grecia;

Vista la Decisione del Consiglio dei Ministri della Comunita' economica europea del 25 febbraio 1964, relativa alla Associazione dei Paesi e territori d'oltremare alla predetta Comunita';

Vista la legge 20 maggio 196-1, n. 406, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Yaouade' il 20 luglio 1963 e agli Atti connessi, relativi al l'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', Vista la legge 15 ottobre 1964, n. 959, che ratifica e (da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1ª febbraio 1965, n. 13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per l'area mercantile; Decreta: Art. 1.

E' approvata l'annessa tariffa dei dazi doganali d' importazione, che sostituisce, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tariffa dei dazi doganali d'importazione allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, nonche' la tariffa doganale comune delle Comunita' europee allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1581, e successive aggiunte e modificazioni.

Art 2.

I dazi previsti dalla tariffa di cui al precedente articolo 1 "per provenienze comunitarie" e "per altre provenienze", si applicano rispettivamente:

  1. per le provenienze dai Paesi membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, della Comunita' europea dell'energia atomica, della Comunita' economica europea, scortate dai certificati prescritti, per le provenienze dagli Stati africani e malgascio e dai Paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita' e mica europea scortate dai certificati prescritti, nonche' per le provenienze dalla Grecia, scortate dai certificati prescritti, salvo, per quest'ultimo Paese, le esclusioni risultanti nella tariffa;

  2. per le provenienze dai Paesi estranei alle Comunita' europee, nonche' dai Paesi di cui alla lettera a) non scortate dai certificati prescritti.

Art 3.

Le merci che formano oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, importate alle condizioni stabilite dall'art. 48 delle disposizioni preliminari alla tariffa di cui al precedente articolo 1 e provenienti dagli Stati membri della Comunita' economica europea, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, a meno che non risulti, dagli imballaggi o dai documenti che le accompagnano, che trattasi di merci non trovantisi in libera pratica ai sensi dell'art. 10 paragrafo 1 del Trattato che ha istituito la predetta Comunita'.

Art 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 giugno 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - FERRARI AGGRADI - LAMI STARNUTI - MATTARELLA - SPAGNOLLI Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 luglio 1965

Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 71. - VILLA

Disposizioni preliminari

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

NORME GENERALI
Art 1

I dazi doganali si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci e non si possono abbuonare in tutto o in parte per avaria, qualunque ne sia la causa. Tuttavia, per le merci avariate, tassate sul valore, questo puo' essere determinato tenuto conto dello stato di avaria.

Il proprietario della merce giunta dall'estero avariata, puo' optare per la distruzione di essa, a sue spese e con le cautele imposte dalla dogana.

Nessuna esenzione o riduzione di dazi, oltre quelle stabilite dalla tariffa o dalle presenti disposizioni, puo' essere concessa se non in virtu' di una legge (1) (2) (3) (4).

(1) E' sospesa temporaneamente l'applicazione dal dazio per i materiali da trasporto, da comunicazione, di casermaggio e di equipaggiamento", importati direttamente dall'Amministazione della Difesa e per i materiali da trasporto e da comunicazione importati direttamente dal Corpo della Guardia di Finanza.

(2) E' sospesa temporaneamente l'applicazione dei dazi di Importazione sui materiali, apparecchiature, attrezzature e relative parti che siano necessarie per lo stadio, per la costruzione e l'esercizio dei reattori nucleari e siano diversi da quelli formati del marcate comane dalla Comunita' Europea dall'Energia Atomica (EURATOMO, e che non possono essere forniti dall'industria nazionale.

La sospensione sara' concessa previo accertamento - da parte di apposita Commissione interni - della sussistenza delle condizioni indicate nel precedente comma.

(3) E' sospesa l'applicazione del dazio d'importazione per i sottonotati macchinari ed attrezzature anche so incompleti, che non possono essere forniti dall'industria nazionale e che risultino necessari, per la coltivazione delle ligniti nazionali o per la produzione, con tali leganti, di energia elettrica...

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