LEGGE 15 ottobre 1964, n. 959 - Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia

Coming into Force06 Novembre 1964
Enactment Date15 Ottobre 1964
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1964/10/22/064U0959/ORIGINAL
Published date22 Ottobre 1964
Official Gazette PublicationGU n.260 del 22-10-1964 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo istituitivo di un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia con Protocolli e Atto finale, firmati in Ankara il 12 settembre 1963.

Art 2.

Sono approvati i seguenti Accordi internazionali relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia, firmati in Ankara il 12 settembre 1963:

  1. Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di associazione;

  2. Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo di associazione,

ed Atti connessi.

Art 3.

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati negli articoli precedenti a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 32 dell'Accordo indicato all'articolo 1 e gli articoli 6 e 11 degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 2.

Art 4.

Il Governo e' autorizzato, fino alla scadenza del periodo preparatorio stabilito dall'articolo 3, secondo comma dell'Accordo di Associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Accordi specificati negli articoli 1 e 2 della presente legge, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Accordi stessi.

Art 5.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo stesso, relativo al finanziamento di oneri recati da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - SARAGAT - TAVIANI - - REALE - PIERACCINI - TREMELLONI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI - JERVOLINO - MEDICI - DELLE FAVE MATTARELLA - BO Visto, il Guardasigilli: REALE

Accordo

Accordo che crea una Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia

PREAMBOLO

Sua Maesta' il Re dei Belgi,

Il Presidente della Repubblica federale di Germania,

Il Presidente della Repubblica francese,

Il Presidente della Repubblica italiana,

Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,

Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,

ed il Consiglio della Comunita' Economica Europea, da una parte,

ed il Presidente della Repubblica di Turchia, dall'altra,

determinati a stabilire vincoli sempre piu' stretti fra il popolo

turco ed i popoli riuniti nella Comunita' Economica Europea;

decisi ad assicurare il costante miglioramento delle condizioni di

vita in Turchia e nella Comunita' Economica Europea mediante un piu' rapido progresso economico e un'armoniosa espansione degli scambi, nonche' a ridurre il divario tra l'economia turca e quella degli Stati membri della Comunita';

prendendo in considerazione i particolari problemi che pone lo

sviluppo dell'economia turca e la necessita' di accordare alla Turchia un aiuto economico per un periodo determinato;

riconoscendo che l'appoggio dato dalla Comunita' Economica Europea

agli sforzi del popolo turco diretti ad elevare il suo tenore di vita facilitera' ulteriormente l'adesione della Turchia alla Comunita';

decisi a rafforzare la salvaguardia della pace e della liberta'

perseguendo in comune l'ideale che ha ispirato il Trattato che istituisce la Comunita' Economiica Europea;

hanno deciso di stipulare un Accordo che crei un'Associazione tra

la Comunita' Economica Europea e la Turchia, a norma dell'articolo 238 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e a tal fine hanno designato come loro plenipotenziari:

Sua Maesta' il Re dei Belgi:

il Sig. PAUL HENRI SPAAK, Vicepresidente del Consiglio e Ministro

degli affari esteri

Il Presidente della Repubblica federale di Germania:

il Sig. GERHARD SCHROEDER, ministro degli affari esteri

Il Presidente della Repubblica francese:

il Sig. MAURICE COUVE de MURVILLE, Ministro degli affari esteri

Il Presidente della Repubblica italiana:

il Sig. EMILIO COLOMBO, Ministro dei tesoro

Sua Altezza reale la Granduchessa del Lussemburgo:

il Sig. EUGENE SHAUS, Vicepresidente del Governo e Ministro degli

affari esteri

Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:

il Sig. JOSEPH M. A. H. LUNS, Ministro degli affari esteri

Il Consiglio della Comunita' economica europea:

il Sig. JOSEPH M. A. H. LUNS, Presidente in carica del Consiglio

della Comunita' economica europea e Ministro degli affari esteri dei

Paesi Bassi

Il Presidente della Repubblica di Turchia:

il Sig. FERIDUN CEMAL ERKIN, ministro degli affari esteri

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in

buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.

TITOLO I I principi
Articolo 1

Con il presente Accordo e' istituita un'Associazione tra la

Comunita' Economica Europea e la Turchia.

Articolo 2
  1. - L'Accordo ha lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo

    ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le Parti, tenendo pienamente conto della necessita' di assicurare un piu' rapido sviluppo dell'economia turca ed il miglioramento del livello dell'occupazione e del tenore di vita del popolo turco.

  2. Per la realizzazione degli obiettivi enunciati nel paragrafo

    precedente, e' prevista l'istituzione progressiva di un unione doganale alle condizioni e secondo le modalita' indicate negli articoli 3, 4 e 5.

  3. - L'Associazione comporta:

    1. una fase preparatoria;

    2. una fase transitoria;

    3. una fase definitiva.

Articolo 3 - 1. - Durante la fase preparatoria la Turchia rafforza la propria

economia, con l'aiuto della Comunita', in modo da poter assumere le obbligazioni che le incomberanno nella fasi transitoria e definitiva.

Le modalita' di applicazione relative alla fase preparatoria, e in

particolare all'aiuto comunitario, sono definite nel Protocollo provvisorio e nel Protocollo finanziario allegati all'accordo.

  1. - La fase, preparatoria ha la durata di cinque anni, salvo

proroga secondo le modalita' previste nel protocollo provvisorio.

Il passaggio alla fase transitoria avviene alle condizioni e

secondo le modalita' previste all'articolo 1 del Protocollo provvisorio.

Articolo 4 - 1. - Durante la fase transitoria, le parti contraenti assicurano,

sulla base di obblighi reciproci ed...

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