LEGGE 28 luglio 1962, n. 1002 - Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia

Coming into Force17 Agosto 1962
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1962/08/02/062U1002/ORIGINAL
Published date02 Agosto 1962
Enactment Date28 Luglio 1962
Official Gazette PublicationGU n.194 del 02-08-1962 - Suppl. Ordinario n. 1
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; PROMULGA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia:

  1. Accordo istitutivo di un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia con Protocolli, Atto finale e Scambio di Note, firmati in Atene il 9 luglio 1961 ed Atti connessi;

  2. Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguir; per l'applicazione dello Accordo suddetto firmato in Atene il 9 luglio 1961 ed Atti connessi

  3. Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo di cui alla lettera a) firmato in Atene il 9 luglio 1961 ed Atti connessi.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 76, 6 e 5 degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere a), b) e c) dell'art. 1.

Art 3.

Il Governo e' autorizzato fino alla scadenza del periodo transitorio stabilito dall'art. 6 dell'Accordo di associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Accordi specificati all'art. 1 della presente legge, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Accordi stessi.

Art 4.

All'onere di lire 75.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1962-63, sara' fatto fronte a carico del fondo globale istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso per provvedere agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 luglio 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TAVIANI - BOSCO - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - GUI - RUMOR - MATTARELLA - COLOMBO - BERTINELLI - PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Accordo

Accordo di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia

PREAMBOLO

Sua Maesta' il Re dei Belgi,

Il Presidente della Repubblica federale di Germania,

Il Presidente della Repubblica francese,

Il Presidente della Repubblica italiana,

Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,

Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,

ed il Consiglio della Comunita' Economica Europea,

da una parte,

e sua Maesta' il Re degli Elleni,

dall'altra,

determinati a stabilire vincoli sempre piu' stretta fra il popolo

greco ed i popoli riuniti nella Comunita' Economica Europea;

decisi ad assicurare il costante miglioramento delle condizioni di

vita in Grecia e nella Comunita' Economica Europea mediante un piu' rapido progresso economico ed un'armoniosa espansione degli scambi, nonche' a ridurre il divario tra l'economia greca e quella degli Stati membri della Comunita':

prendendo in considerazione i particolari problemi che pone lo

sviluppo dell'economia greca;

riconoscendo che l'appoggio dato dalla Comunita' Economica Europea,

agli sforzi del popolo greco diretti ad elevare il suo tenore di vita facilitera' ulteriormente l'adesione della Grecia alla Comunita';

decisi a rafforzare la salvaguardia della pace e della liberta'

perseguendo in comune l'ideale che ha ispirato in Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea;

hanno deciso di stipulare un Accordo che crei un'Associazione tra

la Comunita' Economica Europea e la Grecia, a norma dell'art. 238 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e a tal fine hanno designato come loro plenipotenziari:

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI:

il sig. Paul-THenri Spaak, Vicepresidente del Consiglio e

Ministro degli Affari Esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

il dott. Gebbart Seelos, Ambasciatore ad Atene;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

il sig. Maurice Couve de Murville, Ministro degli Affari Esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

il sig. Emilio Colombo, Ministro dell'Industria e del Commercio;

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO:

il sig. Eugene Schaus, Vicepresidente del Governo e Ministro

degli Affari Esteri;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI:

il dott. II. R. van Houten, Segretario di Stato agli Affari

Esteri;

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA:

il prof. dott. Ludwig Erhard, Presidente in carica del Consiglio

della Comunita' Economica Europea, Vice-cancelliere e Ministro degli Affari Economici della Repubblica federale di Germania;

SUA MAESTA' IL RE DEI GRECI:

il sig. P. Kanellopoulos, Vicepresidente del Consiglio dei

Ministri

il sig. A. Protopapadakis, Ministro del Coordinamento,

il sig. E. Averoff-Tossizza, Ministro degli Affari Esteri;

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in

buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.

Art.1.

Con il presente Accordo e' istituita un'Associazione tra la

Comunita' Economica Europea e la Grecia.

TITOLO I I principi
Art 2
  1. - L'Accordo di Associazione ha lo scopo di promuovere un

    rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le Parti, tenendo pienamente conto della necessita' di assicurare un piu' rapido sviluppo dell'economia greca. ed il miglioramento del livello dell'occupazione e del tenore di vita del popolo greco.

  2. - Ai fini enunciati nel paragrafo precedente, la Associazione

    comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente Accordo:

    1. la creazione di un'unione doganale;

    2. lo sviluppo di azioni comuni delle Parti e la armonizzazione

      delle loro politiche nei settori previsti dall'Accordo;

    3. la messa a disposizione dell'economia greca, nel quadro del

      Protocollo finanziario allegato all'Accordo, di risorse destinate a facilitare il suo piu' rapido sviluppo.

Art 3

Per assicurare l'applicazione...

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