LEGGE 1 febbraio 1965, n. 13 - Delega al Governo ad emanare una nuova tariffa dei dazi doganali

Coming into Force02 Marzo 1965
End of Effective Date21 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/02/15/065U0013/CONSOLIDATED/20080625
Published date15 Febbraio 1965
Enactment Date01 Febbraio 1965
Official Gazette PublicationGU n.40 del 15-02-1965
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante decreto avente valore di legge ordinaria e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi determinati nell'articolo successivo, una nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione e relative disposizioni preliminari.

Art 2.

La nuova tariffa dei dazi doganali di importazione dovra' essere redatta in conformita':

1) della nomenclatura prevista dalla Convenzione per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso, firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952 n. 1976, e successive aggiunte e modificazioni, e relative regole generali per la interpretazione;

2) delle sottovoci e note complementari della tariffa doganale comune delle Comunita' europee e della relativa regola generale per l'interpretazione.

In relazione ai dazi doganali applicati alla data del 1 gennaio 1957 ed a quelli fissati nella predetta tariffa comune delle Comunita' europee, dovranno essere stabiliti, rispettivamente, per le provenienze comunitarie e per le altre provenienze, i dazi che, alla data di entrata in vigore della nuova tariffa, risulteranno applicabili a norma:

del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi, ratificato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766;

dei Trattati e relativi atti allegati che istituiscono rispettivamente, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Comunita' economica europea, ratificati e resi esecutivi con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

degli accordi, associazioni e convenzioni stipulati a norma dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee.

Tenuto conto della esigenza di assicurare, a norma del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, nel quadro delle voci e note previste dalla Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso e delle sottovoci, note e dazi della tariffa doganale comune stessa, saranno inseriti, nella emananda tariffa, con appropriata formulazione tecnica ed opportuni adattamenti, le sottovoci, note e dazi che, a tal fine, si renderanno necessari.

La nuova tariffa dei dazi doganali sara' corredata da disposizioni preliminari che saranno recepite dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, adattandone opportunamente il testo alla nuova redazione dell'emananda tariffa ed apportando alle disposizioni stesse quelle modificazioni che si rendessero necessarie per adeguarle agli accordi internazionali e per coordinarle con le disposizioni concernenti tributi applicabili alle merci importate.

Le disposizioni stesse possono prevedere norme che consentano al Ministro per le finanze di apportare variazioni ai diritti di magazzinaggio per le merci custodite nei magazzini di diretta e temporanea custodia della dogana, per adeguarle alla misura dei diritti previsti dalle tariffe relative alla sosta o alla custodia, delle merci negli scali delle ferrovie dello Stato.

Stabiliranno, inoltre, che la nomenclatura doganale prevista per le merci in importazione sia applicata anche alle merci in esportazione.

Art 3.

Il Governo della Repubblica e', inoltre, delegato ad apportare alla nuova tariffa dei dazi doganali di importazione, fino al 31 dicembre 1966, mediante decreti aventi valore di legge ordinaria, da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile, le modificazioni che si rendessero necessarie:

  1. per inserire le aggiunte e modificazioni che saranno apportate alla nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, nonche' alla tariffa doganale comune delle Comunita' europee;

  2. per apportare alle disposizioni preliminari, alle sottovoci e note della tariffa stessa le aggiunte e modificazioni che si rendessero necessarie per agevolarne lo inquadramento nella predetta tariffa comune delle Comunita' europee, per una migliore formulazione tecnica del testo, nonche' per il loro coordinamento con le disposizioni concernenti tributi applicabili alle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, per adeguarle con gli accordi internazionali, con le esigenze dei traffici commerciali e per armonizzarle con la legislazione degli altri Paesi facenti parte della Comunita' economica europea;

  3. per attuare, con l'osservanza dei principi che sono alla base del Trattato istitutivo della Comunita' economica...

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