DECRETO-LEGGE 25 maggio 1972, n. 202 - Modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria

Coming into Force26 Maggio 1972
Enactment Date25 Maggio 1972
Published date25 Maggio 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/05/25/072U0202/CONSOLIDATED/19720724
Official Gazette PublicationGU n.135 del 25-05-1972
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare ulteriormente i termini dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, gia' prorogati con la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Art 1.

L'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, e' sostituito dal seguente:

"Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, salvo quanto stabilito al n. 3 dell'art. 12 della legge stessa, entreranno in vigore il 1 gennaio 1973.

Resta fermo, agli effetti della tassazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 1972, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi stessi, da effettuarsi nei termini e con le modalita' previsti dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645".

Art 1.

((L'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, e' sostituito dal seguente:

"Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria, prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative ai punti II, III, IV e V dell'articolo 1 di tale legge, nonche' quelle di cui ai numeri 14 e 15 dell'articolo 10, ai numeri 2, 3, 4, 5 e 14 dell'articolo 11, al numero 1 del secondo comma dell'articolo 12 ed all'ottavo comma dell'articolo 15 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1973.

Le disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative al punto I, dell'articolo 1 di tale legge, nonche' quelle previste dai numeri 3 e 4 dell'articolo 9 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1974. Resta fermo, agli effetti della fissazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 1973, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi stessi da effettuarsi nei termini e con le modalita' previsti nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Le altre disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, entreranno in vigore alla data che sara' stabilita nei relativi decreti ed in ogni caso entro il 1 gennaio 1974")).

Art 2.

L'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, e' sostituito dal seguente:

"L'importo delle somme da attribuire, ai sensi dello art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, ai comuni e alle province, ed agli enti indicati al n. 3 dell'art. 12 della stessa legge, sara' commisurato alle entrate riscosse nell'anno 1972 ed a quelle attribuite o devolute per lo stesso anno, ferme rimanendo le maggiorazioni previste dal citato art. 14.

Il termine del 31 dicembre 1971, previsto dal secondo comma del medesimo art. 14, e' prorogato di un anno.

L'importo delle somme da attribuire alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, ai sensi del sesto comma del citato art. 14, sara' commisurato alle entrate riscosse per i tributi soppressi di rispettiva competenza nell'anno 1972, ferma rimanendo, per il secondo biennio, la maggiorazione prevista dallo stesso comma.

Il periodo indicato nell'art. 14 per le attribuzioni di somme a favore degli enti previsti nell'articolo stesso andra' a scadere col 31 dicembre 1976.

Per l'applicazione delle imposte comunali di consumo fino al 31 dicembre 1972 saranno adottati le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi dei generi determinati per l'anno 1971.

I contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, con scadenza anteriore al 31 dicembre 1972, sono prorogati, alle stesse condizioni in essi previste, a detta data.

Indipendentemente dalle revisioni di legge, i contratti di appalto a canone fisso e quelli stipulati con consorzi di esercenti, prorogati ai sensi del comma precedente, potranno essere revisionati, soltanto ad istanza dei comuni e, limitatamente al periodo prorogato, sulla base delle riscossioni effettuate nei due anni anteriori alla proroga".

Art 2.

((L'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, modificato dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, e' sostituito dal seguente:

"Per il quinquennio 1973-1977 a favore dei comuni e delle province saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle riscosse nell'anno 1972 o a quelle attribuite o devolute per detto anno, maggiorate annualmente del 10 per cento, per i seguenti tributi e compartecipazioni a tributi erariali:

1) per i comuni: a) imposte comunali di consumo al netto delle spese di gestione valutate nella misura del 15 per cento; b) compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata, compresa quella attribuita ai comuni montani in virtu' dell'articolo 17, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014; c) compartecipazione al provento dell'imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, nell'importo pari a quello dell'aumento disposto con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, e successive variazioni; d) compartecipazione al provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli; e) compartecipazione al provento dell'imposta unica sui giochi di abilita e sui concorsi pronostici; f) diritto speciale sulle acque da tavola;

2) per le province, compartecipazione al provento: a) dell'imposta generale sull'entrata; b) delle tasse erariali di circolazione; c) dell'addizionale di cinque centesimi per ogni lira di tributo, istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1973, n. 2145.

Inoltre ai comuni e' attribuita, con le stesse maggiorazioni di cui al comma precedente, una somma d'importo pari a quella attribuita per l'anno 1971 a titolo di addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'Enel. Per le imposte comunali di consumo e' data facolta' ai comuni di fare riferimento alle riscossioni realizzate nell'anno 1971.

Nei confronti dei comuni che deliberino il mantenimento in servizio, anche in soprannumero, del personale dipendente addetto agli uffici delle imposte di consumo non verra' effettuata decurtazione del 15 per cento prevista dal n. 1, lettera a), del presente articolo. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non tutto il personale rimanga alle dipendenze del comune, la decurtazione sara' determinata in misura proporzionale con esclusivo riferimento al numero complessivo del personale in servizio alla data di abolizione del tributo.

A favore dei comuni, e delle province saranno inoltre attribuite, per lo stesso periodo indicato nel, primo comma, somme d'importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1972 per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per contributo di miglioria, maggiorate annualmente, per gli ultimi tre anni, del 7,50 per cento.

Per il quadriennio 1974-1977, ai comuni ed alle province saranno; attribuite dall'amministrazione finanziaria somme d'importo pari, per il primo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1973; per il secondo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1973 maggiorate annualmente del 7,50 per cento, per i seguenti tributi e contributi:

1) per i comuni: a) imposta di famiglia e sul valore locativo; b) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; c) imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni; d) imposta di patente; e) contributo per la manutenzione delle opere di fognatura;

2) per le province: a) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; b) addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

In deroga alle disposizioni previste al n. 3) del precedente articolo 12, l'amministrazione finanziaria corrispondera' agli enti indicati al numero stesso, fino al 31 dicembre 1977, somme d'importo pari a quelle devolute per l'anno 1972 per tributi e compartecipazioni a tributi erariali soppressi dal 1 gennaio 1973, maggiorate annualmente del 10 per cento rispetto all'anno precedente ove le quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali quote siano invece variabili, la maggiorazione sara' determinata di anno in anno, sentite le regioni interessate. Per i tributi soppressi dal 1 gennaio 1974, ferme rimanendo le maggiorazioni ed i criteri innanzi indicati, si fa riferimento alle somme devolute per l'anno 1973.

All'entrata in vigore delle norme di modificazione ed...

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