LEGGE 7 giugno 1974, n. 216 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari

Coming into Force09 Giugno 1974
Enactment Date07 Giugno 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/06/08/074U0216/ORIGINAL
Published date08 Giugno 1974
Official Gazette PublicationGU n.149 del 08-06-1974
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, nel seguente testo:

Articolo 1. - E' istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa.

La Commissione e' composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta.

I componenti della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attivita' professionale, neppure di consulenza, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al presidente e ai membri.

La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti.

La Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato. I relativi regolamenti sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La Commissione ha diritto di richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro per il tesoro.

La Commissione trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministro per il tesoro una relazione sulla attivita' svolta nell'anno precedente. Trasmette altresi' al Ministro per il tesoro le notizie ed i dati dal medesimo di volta in volta richiesti.

Il Ministro per il tesoro riferisce al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla attivita' della Commissione.

Articolo 2. - La Commissione nazionale per le societa', e la borsa si avvale per l'esercizio delle proprie attribuzioni di personale dell'amministrazione dello Stato, di dipendenti di enti pubblici e di non piu' di venti esperti estranei alle pubbliche amministrazioni, assunti con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, disciplinato dalle norme del diritto privato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' determinato il contingente del personale della pubblica amministrazione e sono stabilite le retribuzioni degli esperti sulla base di quelle correnti nel settore privato. Con lo stesso decreto sono altresi' stabilite adeguate indennita' da corrispondere al personale dell'amministrazione dello Stato di cui al precedente comma.

Gli impiegati e gli esperti addetti alla Commissione sono vincolati dal segreto d'ufficio. Riferiscono esclusivamente alla Commissione le irregolarita' e violazioni constatate, anche quando assumano la veste di reati. La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate nel termine di trenta giorni.

Articolo 3. - La Commissione nazionale per le societa' e la borsa:

  1. puo' prescrivere alle societa' con azioni quotate in borsa e agli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, la redazione di bilanci consolidati di gruppo anche per settori omogenei;

  2. puo' disporre, sentiti gli amministratori, che da parte di societa' o enti di cui alla lettera a), siano resi pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico in aggiunta a quelli risultanti dal bilancio e dalle relazioni, con esclusione di quelli la cui divulgazione possa essere di pregiudizio alla societa' o all'ente;

  3. puo' richiedere alle societa' o enti di cui alla lettera a) la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, ad integrazione di quelli previsti dall'articolo 4, fissando i relativi termini; puo' eseguire ispezioni presso i soggetti stessi e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci o revisori e dai direttori generali, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;

  4. dispone, sentiti gli amministratori della societa' o dell'ente emittente e previo parere delle deputazioni di borsa e dei comitati direttivi degli agenti di cambio competenti, l'ammissione d'ufficio alla quotazione in una o piu' borse di titoli abitualmente e largamente negoziati emessi da societa' o enti che abbiano i requisiti prescritti;

  5. stabilisce, entro il mese di novembre di ciascun anno, il calendario di borsa per l'anno successivo, unico per tutte le borse valori, nel quale saranno stabiliti i giorni di chiusura, quelli destinati agli adempimenti relativi ad ogni periodo di liquidazione e l'orario delle contrattazioni;

  6. determina in via generale o per singole borse i tipi di contratti ammessi, i sistemi di quotazione, le modalita' di accertamento dei prezzi e di formazione del listino, le tariffe di mediazione, gli importi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato;

  7. controlla il funzionamento delle singole borse e accerta la regolarita' e i modi di finanziamento delle operazioni di intermediazione e negoziazione su titoli quotati in borsa effettuate dai soggetti che operano in borsa o esercitano attivita' d'intermediazione, avvalendosi a tal fine anche delle facolta' indicate dalla lettera c);

  8. esercita le altre competenze relative al funzionamento delle borse finora attribuite al Ministro per il tesoro.

Le disposizioni di cui alle lettere d), e) e f) sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di societa' o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni.

Articolo 4. - Le societa' con azioni quotate in borsa devono comunicare alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, mediante lettera raccomandata:

1) almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, il bilancio con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e con gli allegati di cui al quarto comma dell'articolo 2424 del codice civile;

2) almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterle, le proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni e fusione con altre societa', insieme ad apposita relazione illustrativa degli amministratori;

3) entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle materie indicate ai numeri 1) e 2), il verbale dell'assemblea, le deliberazioni adottate, il bilancio approvato;

4) entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale e le eventuali deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi.

Analoghe comunicazioni devono essere fatte dagli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Commissione, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e sentiti gli amministratori.

La violazione delle disposizioni del presente articolo e' punita a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3.

Articolo 5. - Le societa' azionarie o a responsabilita' limitata che partecipano in una societa' con azioni quotate in borsa in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonche' le societa' con azioni quotate in borsa che partecipano in una societa' le cui azioni non sono quotate in borsa o in una societa' a responsabilita' limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta all'altra societa' ed alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento ha superato la meta' della percentuale stessa o la partecipazione si e' ridotta entro il limite percentuale. La societa' che non esegue la comunicazione all'altra societa' non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione.

Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel primo comma la societa' che esegue la comunicazione dopo avere ricevuto quella dell'altra societa' non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione la...

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